Con la Sentenza n. 35840 del 3 novembre 2025, la Sezione III penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Arezzo che aveva confermato la confisca del profitto disposta in relazione a un reato di omesso versamento IVA, nonostante l’intervenuto integrale pagamento del debito tributario da parte della società nell’ambito di un concordato fallimentare.
In particolare, la Cassazione ha affermato che:
(i) la finalità della confisca tributaria è il recupero del debito fiscale;
(ii) una volta che tale debito sia stato integralmente adempiuto, anche in esecuzione di un accordo transattivo o di concordato, viene meno la causa giustificatrice della misura ablativa;
(iii) pertanto, non può essere mantenuta né disposta la confisca del profitto del reato;
(iv) la regola vale anche se la transazione è intervenuta in sede fallimentare, e non solo nel concordato preventivo, poiché in entrambi i casi il debito tributario è rideterminato e soddisfatto secondo un titolo legittimo.
La Suprema Corte ha inoltre giudicato incongrua e illogica la motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto irrilevante la transazione fiscale intervenuta nel contesto concorsuale, ribadendo invece che l’integrale adempimento del debito tributario elimina la funzione stessa della confisca.
In conclusione, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in assenza di una residua pretesa tributaria, non può sopravvivere la confisca del profitto del reato ex art. 12-bis D.lgs. n. 74/2000.
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