L’ordinanza n. 13136/2026 interviene sul trattamento, ai fini del transfer pricing, delle garanzie prestate senza un corrispettivo espresso da una società italiana in favore della capogruppo estera. La Corte afferma che la gratuità formale dell’operazione non è, da sola, sufficiente a giustificare la determinazione di una remunerazione figurativa secondo il valore normale. È necessario, invece, esaminare l’assetto economico complessivo del gruppo e verificare se la società garante abbia tratto dall’operazione un’utilità, anche indiretta, sorretta da effettive ragioni commerciali.
La controversia traeva origine da una verifica fiscale nei confronti di una società italiana appartenente a un gruppo statunitense. Nell’ambito di un finanziamento concesso da un pool di banche americane alla capogruppo, la controllata italiana aveva prestato, pro quota, garanzie reali mediante ipoteche e pegni per un importo complessivo di circa 42 milioni di euro, senza ricevere uno specifico compenso.
L’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che la prestazione gratuita fosse priva di valide ragioni economiche e che, in condizioni di libera concorrenza, un’impresa indipendente avrebbe richiesto una remunerazione. Applicando il metodo del confronto di prezzo - Comparable Uncontrolled Price, o CUP - l’Ufficio aveva individuato un tasso medio del 3,13 per cento e imputato alla società italiana, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, un maggior reddito imponibile di oltre 1,3 milioni di euro ai sensi dell’art. 110, comma 7, TUIR.
Dopo una decisione di primo grado favorevole all’Amministrazione, la Commissione tributaria regionale aveva annullato gli accertamenti. I giudici d’appello avevano infatti riconosciuto che, sebbene non fosse previsto un corrispettivo diretto, la società italiana aveva ricavato dall’operazione concreti vantaggi economici come la continuità operativa del gruppo, la conservazione dei futuri ricavi e la prevenzione di una crisi della capogruppo che avrebbe inevitabilmente compromesso anche la sopravvivenza della controllata.
La Cassazione conferma tale ricostruzione. Secondo la Corte, infatti, nelle operazioni infragruppo le nozioni di gratuità ed economicità non possono essere valutate limitandosi alla struttura formale del singolo negozio. L’analisi deve spostarsi sull’attribuzione patrimoniale complessivamente considerata e sul regolamento globale degli interessi del gruppo. Pertanto, la mancanza di un prezzo o di una commissione immediatamente percepibile non esclude che la società che presta la garanzia consegua un’utilità economica mediata.
Il richiamo è alla teoria dei vantaggi compensativi, secondo la quale un’operazione apparentemente svantaggiosa per una società del gruppo può trovare giustificazione nei benefici, anche indiretti, derivanti dall’appartenenza alla struttura comune. Tali benefici non possono però essere meramente ipotetici o genericamente ricondotti alle sinergie di gruppo ma devono essere concretamente individuati e dimostrati dal contribuente.
La Corte coordina questo principio con la disciplina del transfer pricing. La funzione dell’art. 110, comma 7, TUIR è ricondurre le operazioni tra imprese associate alle condizioni che sarebbero state concordate tra soggetti indipendenti. Ciò non significa, tuttavia, che ogni operazione gratuita o regolata a condizioni differenti da quelle di mercato debba necessariamente essere rettificata. Una volta accertato lo scostamento dal principio di libera concorrenza, il contribuente deve poter dimostrare che le particolari condizioni applicate dipendono da ragioni commerciali interne al gruppo effettive e apprezzabili.
La pronuncia richiama, sul punto, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. (v. Corte giustizia UE 31 maggio 2018, causa C-382/16 Hornbach-Baumarkt e Corte Giustizia UE 8 ottobre 2020, causa C-558/19 Pizzarotti). Secondo tale orientamento, una disciplina nazionale di transfer pricing applicabile alle sole operazioni transfrontaliere può essere giustificata dall’esigenza di preservare la corretta ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di rappresentare le ragioni commerciali che giustificano le condizioni dell’operazione infragruppo.
Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che la capogruppo si trovava in una grave situazione di illiquidità, aggravata dalla riduzione del fatturato delle controllate e dal rischio di accesso a procedure concorsuali. Il mancato ottenimento del finanziamento avrebbe potuto compromettere la continuità dell’intero gruppo e, con essa, l’attività della società italiana. La garanzia non rispondeva quindi a un intento liberale, ma all’interesse economico della controllata a preservare il proprio mercato, i futuri ricavi e la stessa continuità aziendale.
Trattandosi di un accertamento di fatto adeguatamente motivato, la Cassazione lo ritiene insindacabile in sede di legittimità e rigetta il ricorso dell’Agenzia. Il principio affermato dunque è che la rettifica in materia di transfer pricing deve essere esclusa quando la prestazione di garanzia in favore della capogruppo sia sorretta da valide ragioni economiche, concretamente dimostrate, connesse alla salvaguardia degli interessi commerciali delle società del gruppo.
La pronuncia non introduce, dunque, una generale esenzione per le garanzie infragruppo non remunerate. Essa richiede piuttosto un’analisi sostanziale dell’operazione. Di fatto la società deve riuscire a provare l’esistenza di benefici indiretti specifici e di ragioni commerciali idonee a spiegare perché un’impresa razionale avrebbe accettato di prestare la garanzia alle medesime condizioni.
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