Con l’ordinanza n. 10654 del 22 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che la contestazione del Fisco circa l’antieconomicità di una scelta societaria deve avvenire invocando l’elusione e non l’evasione.
Nel caso di specie, con l’avviso di accertamento notificato alla società, l’Ufficio contestava l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di interessi attivi figurativi, virtualmente maturati sul finanziamento infruttifero concesso alla controllata, che avrebbe dato vita ad un comportamento antieconomico.
Mediante il ricorso per Cassazione, la società contribuente ha lamentato che l’Amministrazione avesse individuato una condotta antieconomica dalla quale era conseguito un accertamento fondato sull’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973. Infatti, a detta della società, con riferimento all’omessa percezione degli interessi attivi sul finanziamento infruttifero concesso alla controllata, non era stata violata nessuna disposizione normativa, sicché il richiamo alla nozione di antieconomicità non avrebbe mai potuto legittimare un accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, che invece presuppone una violazione della completezza e della veridicità degli obblighi dichiarativi.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della contribuente fondando la decisione sulla distinzione tra evasione fiscale ed elusione fiscale. Si ha evasione quando si offre al Fisco una falsa o incompleta rappresentazione delle operazioni economiche poste in essere dal contribuente, allo scopo di conseguire una minore imposizione fiscale rispetto a quella che sarebbe conseguita ad una dichiarazione o rappresentazione contabile fedele. Viceversa, si ha elusione quando non vi sono infedeltà o omissioni nelle rappresentazioni contabili delle operazioni svolte dal contribuente o nelle sue dichiarazioni fiscali, ma l’Amministrazione imputa al contribuente di aver posto in essere atti giuridici privi di sostanza economica o apparentemente privi di una logica commerciale, al solo scopo di conseguire un risparmio d’imposta.
Ne consegue che, contrariamente all’evasione, che è dunque caratterizzata da un comportamento rappresentativo infedele rispetto agli obblighi normativi, l’elusione è una nozione che pone limiti mobili agli spazi della libertà d’impresa e negoziale del contribuente, conferendo all’autorità un potere di controllo e di ripresa fiscale fondato sul sindacato della causa in concreto dei singoli atti giuridici posti in essere dal contribuente. Data la radicale diversità dei due fenomeni, il legislatore ha predisposto procedimenti diversi per attuare le riprese fiscali, configurando anche garanzie partecipative diverse in favore dei contribuenti.
Premesso ciò, la ripresa fiscale, nel caso in esame, si fonda sull’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, che presuppone comportamenti o fatti di evasione, tesi cioè ad occultare imponibile tramite dichiarazioni fiscali o rappresentazioni contabili non veritiere o incomplete. Nel caso di specie, invece, risulta che non vi fossero omissioni o infedeltà nelle dichiarazioni fiscali o nelle rappresentazioni contabili della società dal momento che l’Amministrazione ha contestato alla contribuente un comportamento "antieconomico", in quanto avrebbe concesso un finanziamento infruttifero, senza un corrispettivo credito di interessi. Alla luce di ciò, il recupero fiscale a carico della contribuente non avrebbe dovuto fondarsi sull’art. 39, bensì sull’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.
#elusione #evasione #comportamentoantieconomico
