La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8706 depositata l’8 aprile del 2026 si è pronunciata nuovamente in tema d’inerenza dei costi sostenuti da una Società per beni "normalmente necessari e strumentali".
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi ritenuti non inerenti, contestando la genericità delle fatture emesse dalla ditta subappaltatrice e, di conseguenza, la mancanza di elementi che consentissero di correlare i costi sostenuti all’attività d’impresa della contribuente.
La Corte di cassazione nell’accogliere il ricorso promosso dalla Società, ha, in primo luogo, ribadito il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per le spese sostenute per i beni "normalmente necessari e strumentali" all’attività d’impresa l’onere della prova dell’inerenza ricade in capo all’Amministrazione. Ove, invece, le spese siano sostenute per beni "non necessari e strumentali" spetterà al contribuente provare l’inerenza dei costi. La sentenza del giudice di secondo grado aveva omesso di valutare la tipologia di prestazioni acquisite con i contratti di appalto stipulati, ed aveva di conseguenza omesso di rilevare se i costi sostenuto dalla Società fossero correlati a beni necessari e strumentali.
In secondo luogo, la Corte di cassazione ha censurato la sentenza di secondo grado nella parte in cui, nel ritenere non debitamente provata dal contribuente l’inerenza dei costi, constatava l’assenza di riferimenti "misurabili" sulle fatture e sui contratti. Ed infatti il giudice di secondo grado ha erroneamente valorizzato il concetto di "congruità" dei costi, il quale è estraneo al giudizio di inerenza. Da ultimo, la Corte ha evidenziato l’erroneità della sentenza impugnata laddove era stato valorizzato il carattere soggettivamente inesistente delle operazioni poste in essere. Sul tema, la Corte ha ribadito che l’acquirente dei beni può dedurre i costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti anche ove sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti dal d.P.R. n. 917 del 1986.
Per l’effetto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso promosso dalla contribuente, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo esame della controversia.
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