Con la sentenza n. 9241 del 12 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva non sposta in avanti il termine ex art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 per notificare una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato, dovendo rimanere ancorato all’anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata secondo la legge.
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento relativa a Iva e Ires per gli anni d’imposta 2013 e 2014, emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. In particolare, la società aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 2013 il 9 gennaio 2015, in ritardo rispetto alla scadenza ordinaria prevista nell’anno 2014. I giudici di merito, condividendo la tesi difensiva della contribuente, annullavano la cartella di pagamento perché notificata solamente in data 22 gennaio 2018, quindi oltre i termini decadenziali. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il termine decadenziale dovesse decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, ritenendo quest’ultimo un termine "mobile" che si sposta in avanti in caso di adempimento tardivo del contribuente.
La Suprema Corte rigetta il ricorso, chiarendo in via definitiva che il termine di cui all’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 non è suscettibile di slittamento in presenza di una dichiarazione tardiva o ultratardiva.
In particolare, la norma prevede espressamente che "Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". La Corte, pertanto, esclude la configurabilità di un dies a quo "mobile", rilevando come la norma faccia riferimento al termine ordinario di presentazione della dichiarazione e non alla sua effettiva trasmissione; la disposizione, pertanto, fissa un termine certo e invalicabile.
Sotto il profilo sistematico, la decisione si fonda su esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento del contribuente. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, in particolare, ha delineato un orientamento che, attraverso un'interpretazione restrittiva dell'operatività del termine decadenziale, individua un punto di equilibrio tra principio di certezza del diritto e diritti sostanziali del contribuente in materia di termini decadenziali, volto a evitare estensioni interpretative idonee a comprimere i diritti sostanziali del contribuente. Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto tali principi anche nell’ambito delle imposte non armonizzate.
La Corte precisa, inoltre, che tale conclusione vale altresì nelle ipotesi di dichiarazioni ultratardive, ossia quelle presentate oltre il termine di novanta giorni; anche in questi casi il regime il regime decadenziale previsto dall’ordinamento non può essere intaccato.
Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ritiene tardiva la notifica della cartella intervenuta nel 2018, in quanto il termine decadenziale, ancorato al periodo d’imposta 2013 e al termine ordinario di presentazione della dichiarazione, risultava già spirato al 31 dicembre 2017. Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia Delle Entrate-Riscossione
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