Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del sindacato del Tribunale nell’omologazione del concordato preventivo in caso di cram down fiscale.
Nel caso di specie, la società aveva presentato ricorso per l’ammissione al concordato preventivo formulando anche proposta di trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CCII. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, aveva espresso voto contrario, impedendo così il raggiungimento delle maggioranze richieste ai fini dell’omologazione. La società, proprio sul presupposto che il mancato raggiungimento della maggioranza fosse riconducibile al voto contrario dell’Agenzia, aveva depositato l’istanza per l’omologazione del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 88, comma 3, CCII, che consente al tribunale di omologare il concordato anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali (c.d. cram down fiscale). Il Tribunale aveva omologato il concordato, sul presupposto che l’unica valutazione spettante al tribunale riguarda la convenienza per i creditori del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria. Tale decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Ebbene, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che i giudici di merito avessero valutato la sola convenienza della proposta transattiva rispetto all’alternativa liquidatoria, omettendo di valutare i motivi di opposizione dell’Agenzia relativi ai comportamenti decettivi, distrattivi e depauperativi posti in essere dalla società. Pertanto, la questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte ha ad oggetto il sindacato del tribunale nell’omologazione del concordato preventivo con cram down fiscale, in particolare se il giudice può estendere la propria valutazione anche alla meritevolezza del debitore, in relazione ad eventuali condotte distrattive, oppure se il controllo è limitato alla verifica della convenienza economica della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. Infatti, con l’art. 88 CCII, il legislatore ha espressamente previsto che, in caso di cram down fiscale, rileva soltanto che l’offerta presentata ai creditori sia conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, in linea, peraltro, con la tendenza normativa che, proprio in materia di concordato preventivo, ha rappresentato un progressivo allontanamento dalla verifica della meritevolezza in capo al debitore richiedente l’ammissione al concordato.
Inoltre, tale interpretazione è coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi in materia di revoca dell’ammissione al concordato ai sensi dell’art. 173 della previgente legge fallimentare, secondo cui è sufficiente, al fine di evitare il provvedimento di revoca, che il debitore, pur avendo in passato posto in essere condotte distrattive, le comunichi ai creditori nell’ambito del piano di concordato preventivo, rendendone integralmente nota la portata ed eliminandone così il carattere decettivo.
Nella specie, la Cassazione ha confermato la sentenza di appello in quanto, nel valutare la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria, ha ravvisato diverse ragioni di convenienza, quali la maggiore tempestività del soddisfacimento dei creditori, la disponibilità di finanza esterna con cui coprire l’intero fabbisogno concordatario, i minori costi per l’esecuzione del piano concordatario rispetto a quelli ipotizzabili in caso di liquidazione giudiziale e la certezza dell’ammontare e delle tempistiche di pagamento dei creditori e nel soddisfacimento, seppure in misura percentuale, di tutti i creditori.
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