Con l’Ordinanza n. 12418 del 10 maggio 2025, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha rinviato a nuovo ruolo una causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla portata dell’art. 21-bis del D.lgs. 74/2000, norma che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alle sentenze penali irrevocabili di assoluzione pronunciate “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”.
La norma, introdotta dal D.lgs. n. 87/2024, si applica anche alle sentenze penali emesse prima della sua entrata in vigore, purché alla data del 29 giugno 2024 il giudizio tributario di Cassazione sia ancora pendente.
Nel caso esaminato, il contribuente – assolto in sede penale con formula piena – chiedeva che tale assoluzione avesse effetto vincolante anche nel giudizio tributario, invocando la norma sopravvenuta. Tuttavia, la Corte ha rilevato che sulla questione si è ormai formato un contrasto giurisprudenziale: in particolare, si discute se l’efficacia del giudicato penale si estenda esclusivamente alle sanzioni tributarie ovvero anche ai fini dell’accertamento del presupposto impositivo.
La Corte ha quindi richiamato l’ordinanza n. 5714/2025, con la quale la stessa questione è già stata rimessa alle Sezioni Unite, e ha disposto la sospensione del procedimento, in attesa di una pronuncia chiarificatrice.
In conclusione, con l’Ordinanza n. 12418/2025, la Cassazione ha preso atto del delicato conflitto giurisprudenziale in materia di rapporti tra giudicato penale e processo tributario e ha sospeso il giudizio per attendere l’intervento delle Sezioni Unite. In gioco, la possibilità per il contribuente di far valere in sede fiscale una piena assoluzione penale come elemento vincolante, anche ai fini della legittimità dell’accertamento.
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