19/5/2025

Corte di cassazione Ordinanza n. 12428 del 2025

Con l’ordinanza n. 12428 del 10 maggio 2025, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione molto dibattuta: l’effetto della mancata comunicazione all’ENEA sull’accesso all’ecobonus per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ex art. 1, commi 344 ss., L. n. 296/2006).

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva negato a una società la detrazione per spese sostenute su immobili in quanto non era stata trasmessa, nei termini, la comunicazione all’ENEA prevista dal D.M. 19 febbraio 2007. La Commissione Tributaria Regionale, tuttavia, aveva accolto le ragioni del contribuente, rilevando che i lavori non erano ancora ultimati e che la comunicazione non era prescritta a pena di decadenza.

La Cassazione ha confermato la decisione di merito e rigettato il ricorso dell’Agenzia, affermando che: (i) la trasmissione dei dati all’ENEA non è richiesta a pena di decadenza dal beneficio fiscale; (ii) si tratta di un adempimento con finalità meramente statistiche, finalizzato al monitoraggio del risparmio energetico ottenuto (ex art. 11 D.M. 19/2/2007); (iii) nessuna disposizione normativa primaria o secondaria stabilisce espressamente che la mancata comunicazione comporti la perdita della detrazione;
(iv) anche in caso di omissione totale (e non solo di ritardo), la detrazione può essere riconosciuta, a condizione che siano rispettati gli altri presupposti sostanziali (es. sostenimento delle spese, asseverazione tecnica, attestato energetico).

La Corte ha precisato che l’interpretazione più rigorosa, favorevole alla decadenza, non è condivisibile, anche alla luce delle più recenti modifiche normative che confermano il ruolo informativo e non autorizzativo dell’adempimento ENEA.

In conclusione, con l’Ordinanza n. 12428/2025, la Cassazione ha consolidato un importante principio: la mancata comunicazione all’ENEA non può far perdere l’ecobonus, in quanto si tratta di un adempimento privo di valenza sostanziale. La pronuncia tutela il contribuente che ha sostenuto realmente le spese e consente di ricondurre il controllo fiscale su parametri oggettivi e verificabili.

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31/3/2026

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31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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