L’ordinanza n. 13128/2026 affronta un tema molto pratico nella gestione dei dividendi infragruppo transfrontalieri: se la società figlia italiana possa applicare l’esenzione da ritenuta prevista dal regime "madre-figlia" anche quando la certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera della controllante pervenga solo dopo il pagamento degli utili. La risposta della Cassazione è positiva e si fonda su una distinzione molto netta tra requisiti sostanziali del beneficio e adempimenti documentali.
La vicenda riguardava dividendi per complessivi 5 milioni di euro corrisposti nel 2007 da una società italiana alla propria controllante danese. In relazione a tali distribuzioni, la società italiana aveva applicato il regime di esenzione da ritenuta di cui all’art. 27-bis D.P.R. 600/1973. In sede di verifica, però, la Guardia di finanza aveva rilevato che, al momento del pagamento dei dividendi, la partecipata italiana non era ancora in possesso della certificazione rilasciata dall’autorità fiscale danese, risultando il documento emesso solo il 9 luglio 2007, quindi successivamente ai pagamenti. Su questa base, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso avviso di accertamento per omessa applicazione delle ritenute e separato atto di contestazione delle sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della contribuente, mentre la CTR del Piemonte aveva confermato l’annullamento degli atti, pur con diversa motivazione, ritenendo che la società estera fosse comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina e che la tardiva produzione della certificazione avesse rilievo soltanto formale. Contro tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il mancato possesso del certificato alla data del pagamento impedisse, di per sé, l’applicazione dell’esenzione.
La Cassazione respinge il ricorso e richiama espressamente il principio già affermato da Cass. n. 27646/2023, secondo cui la tardiva trasmissione del certificato dell’autorità fiscale straniera non pregiudica il diritto della società madre all’esenzione dalle ritenute sui dividendi di fonte italiana, purché sussistano i presupposti sostanziali del regime "madre-figlia". La Corte chiarisce che l’acquisizione della certificazione entro la data di pagamento degli utili è posta nell’interesse della società figlia italiana, al fine di consentirle di valutare se possa dare corso all’esenzione richiesta dalla controllante estera. Non si tratta, però, di un requisito la cui inosservanza determini automaticamente la perdita del beneficio.
In particolare, secondo la Suprema Corte, la certificazione tempestiva ha funzione probatoria e cautelativa per il sostituto d’imposta, ma non incide sulla spettanza sostanziale del regime se i requisiti richiesti dall’art. 27-bis risultano in concreto esistenti. Di conseguenza, se la partecipata italiana non opera la ritenuta pur non avendo ancora ricevuto formalmente il certificato, l’esenzione resta applicabile; ciò che rimane fermo è il rischio assunto dalla stessa partecipata, la quale potrà rispondere quale sostituto d’imposta se, in un momento successivo, emerga che la controllante estera non possedeva effettivamente i requisiti normativamente richiesti.
La Suprema Corte osserva, inoltre, che la decisione della CTR è corretta anche sul piano fattuale, avendo il giudice di merito accertato che, nel caso concreto, non era contestata la sussistenza dei requisiti sostanziali per beneficiare dell’esenzione. Proprio questo accertamento rende irrilevante il ritardo nella produzione del certificato e porta a qualificare la violazione come puramente formale. Il beneficio, quindi, non può essere negato per il solo mancato rispetto del requisito temporale di acquisizione documentale quando il presupposto sostanziale dell’esenzione risulti pacificamente integrato.
#dividendi #madrefiglia #art27bis #ritenute #sostitutodimposta #fiscalitàinternazionale #esenzione
