Con l’ordinanza n. 14792 del 18 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità dell’avviso di accertamento emesso prima del termine di 60 gironi dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, in violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, nella versione antecedente alla riforma.
Mediante ricorso per Cassazione, il contribuente denuncia la violazione del citato art. 12, comma 7, laddove prevedeva che "dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza", dal momento che l’Ufficio aveva notificato l’avviso di accertamento dopo soli 39 giorni dal rilascio della copia del PVC della Guardia di Finanzia senza che ricorressero particolari ragioni d’urgenza.
La Suprema Corte afferma che, in giurisprudenza, è ormai da tempo consolidato il principio secondo cui, nei casi di accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio delle attività professionali, l’art. 12, comma 7, effettuava una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso ante tempus, anche nell’ipotesi di tributi armonizzati, senza che dovesse essere effettuata la prova di resistenza ai fini della relativa declaratoria. Pertanto, tale disposizione trovava applicazione generalizzata ai casi di accessi, ispezioni e verifiche, a prescindere dal tributo accertato e dal tipo di accertamento esperito. Infatti, il contraddittorio procedimentale è posto a garanzia nel solo caso delle verifiche in loco proprio in ragione della peculiarità delle stesse, caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente.
Nel caso di specie, la peculiarità risiedeva nel fatto che l’accesso nei locali del contribuente era stato seguito da indagini bancarie, per cui si trattava di un accertamento c.d. "misto".
Sul punto, la Cassazione afferma che, quando l’attività istruttoria comprende anche indagini bancarie e finanziarie, spetta al giudice di merito stabilire se l’accertamento sia fondato solo sulle risultanze bancarie acquisite dopo l’autorizzazione, oppure sia misto, cioè basato anche su elementi raccolti durante l’accesso. Pertanto, nel caso di specie, sostiene la Corte, il giudice di appello ha omesso tale indagine al fine di chiarire se le riprese a tassazione fossero basate sulle sole risultanze delle indagini bancarie acquisite dopo l’autorizzazione ovvero anche su elementi di prova acquisiti in sede di verifica in loco. Solo in quest’ultimo caso, infatti, occorre rispettare il termine dilatorio.
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