4/6/2026

Corte di cassazione, ordinanza n. 15695 del 22 maggio 2026

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15695 del 22 maggio 2026, ha affermato che ad un decreto ingiuntivo richiamante un contratto d'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria già in precedenza sottoposto ad imposta sostitutiva non dovrà applicarsi l’imposta di registro.


Nel caso di specie, la società contribuente otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice per un contratto d'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria. A fronte del decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate calcolava l’imposta di registro in misura proporzionale sull’importo del decreto e notificava l’avviso di liquidazione alla società.
Avverso tale avviso di liquidazione, la società ha promosso ricorso il quale tuttavia veniva respinto tanto in primo grado che in sede di appello.


A fronte della decisione dei Giudici dell’appello, la società contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato ad un solo motivo con cui si lamentava la violazione degli artt. 15, 16 e 17 del d.P.R. n. 601/1973. In particolare, la società ricorrente ha sostenuto che, essendo il contratto in questione già assoggettato ad imposta sostitutiva, i Giudici di secondo grado avrebbero errato nel ritenere assoggettabile ad imposta di registro il decreto ingiuntivo richiamante lo stesso contratto.


Come noto, l’art. 15 del d.P.R. 601/1973 stabilisce al primo comma che "Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi" sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. Il comma 2 del medesimo articolo specifica altresì che "In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 [n.d.r. euro 0,05] per ogni milione o frazione di milione". Al contempo, l’art. 17 del d.P.R. 601/1973 stabilisce che le operazioni di cui all’art. 15 possono assoggettarsi, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, ad un’imposta sostitutiva.


La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo addotto dalla contribuente. Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che la circostanza per cui l’art 15 , secondo comma, del d.P.R. 601/1973 non estenda l’assoggettamento ad imposta sostitutiva anche agli atti giudiziari relativi alle operazioni di credito (che, dunque, sono soggetti ad imposta ordinaria), non comporta che tali operazioni di credito, per il solo fatto di essere enunciate in quegli atti giudiziari divengano soggette anche ad imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Difatti, le operazioni di credito, che già risultano aver usufruito di imposta sostitutiva non potranno nuovamente essere assoggettate ad imposta di registro per il solo fatto di essere enunciate in atti giudiziari.


Così operando, la Suprema Corte ha statuito "Si deve pertanto dare continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui le operazioni in questione, pur enunciate in sede di atti giudiziari, non sono soggette anche ad imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del T.U. registro, che disciplina l'imposizione degli atti "enunciati" e non registrati e non riguarda né l'enunciazione di atti esenti, né gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva".


La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso proposto dalla contribuente e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
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