Con la pronuncia n. 16134 del 25 maggio 2026, la Suprema Corte ha affermato che il credito per imposte assolte all’estero previsto dalla Convenzione Italia-Germania non può essere negato per effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione ovvero dell’omessa indicazione dei redditi esteri, prevalendo il diritto internazionale pattizio sulla disciplina interna limitativa di cui all’art. 165, comma 8, TUIR.
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione redditi percepiti in Germania, negando alla contribuente il riconoscimento del credito per le imposte assolte all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR, sul presupposto dell’omessa indicazione dei relativi redditi nella dichiarazione fiscale presentata in Italia. La contribuente deduceva l’illegittimità della pretesa erariale evidenziando come la Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni imponesse allo Stato italiano un obbligo di eliminazione della doppia imposizione internazionale, non suscettibile di limitazioni derivanti da condizioni o adempimenti previsti esclusivamente dalla normativa interna.
Avverso la decisione resa nel grado di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 165, comma 8, e 169 del TUIR, nonché degli artt. 10 e 24 della Convenzione Italia Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 459/1992.
La Suprema Corte, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, richiama preliminarmente il principio secondo cui le Convenzioni internazionali, una volta recepite nel nostro ordinamento con legge di ratifica, assumono rango di fonte primaria, ai sensi degli artt. 10 e 117 Cost., come anche ribadito, nella materia tributaria, dagli artt. 75 del d.P.R. n. 600/1973 e 169 del TUIR. Muovendo da tali premesse, la Corte ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le norme convenzionali contro le doppie imposizioni, in ragione della loro specialità e della finalità di evitare fenomeni di doppia imposizione internazionale, prevalgono sulle corrispondenti disposizioni interne incompatibili.
In particolare, i giudici di legittimità evidenziano come l’art. 24 della Convenzione Italia-Germania prevale sulla disciplina dettata dall’art. 165 del TUIR. Da ciò consegue che il riconoscimento del credito per le imposte assolte in Germania sui medesimi redditi assoggettati a tassazione anche in Italia non può essere subordinato al rispetto degli oneri formali previsti dall’art. 165, comma 8, TUIR, pena la violazione degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano.
La Suprema Corte ricorda, inoltre, che la menzionata Convenzione Italia-Germania si differenzia dalle altre Convenzioni stipulate dal nostro Paese in quanto l’eliminazione della doppia imposizione è ottenuta non già ricorrendo al tradizionale metodo del riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero, bensì attraverso il sistema dell’esenzione. A tal proposito, viene precisato che il termine "deduzione" utilizzato nella Convenzione, analogamente a quanto accade con altre Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, debba essere interpretato in senso atecnico.
La Cassazione richiama altresì la propria giurisprudenza formatasi in tema di redditi da lavoro dipendente prodotti in Germania, ribadendo che, ove il contribuente abbia integralmente assolto gli obblighi fiscali nello Stato estero in relazione ai redditi ivi prodotti, non possono essere richiesti ulteriori adempimenti sostanzialmente ostativi al riconoscimento del meccanismo convenzionale di eliminazione della doppia imposizione.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte enuncia il principio di diritto secondo cui l’obbligo incondizionato previsto dalla Convenzione tra Italia e Germania di detrarre dall’imposta dovuta in Italia quella assolta all’estero opera anche nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi esteri, non potendo l’art. 165, comma 8, TUIR limitare l’efficacia delle disposizioni convenzionali.
Sulla base di tale iter argomentativo, la Corte accoglie il ricorso della contribuente, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.
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