17/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16701 del 28 maggio 2026

Con la pronuncia n. 16701 del 28 maggio 2026, la Suprema Corte ha ribadito che l’omessa predisposizione delle liquidazioni periodiche Iva non costituisce, di per sé, causa ostativa al riconoscimento del diritto alla detrazione, qualora il contribuente dimostri, mediante idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti sostanziali, in conformità ai principi di neutralità dell’imposta elaborati dalla giurisprudenza unionale e nazionale.


La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente al quale l’Agenzia delle Entrate contestava, tra l’altro, l’omessa presentazione della dichiarazione e il conseguente recupero di maggiori imposte ai fini Irpef, Iva e Irap. Il contribuente proponeva ricorso deducendo profili di illegittimità dell’atto e il mancato riconoscimento di costi effettivamente sostenuti. Dopo un primo accoglimento parziale del ricorso, i giudici di seconde cure riformavano la sentenza impugnata limitatamente all’Iva, rilevando che, in assenza di liquidazioni periodiche, l’imposta non poteva essere riconosciuta in detrazione.


Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura del contribuente, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale e nazionale secondo cui il diritto alla detrazione costituisce un elemento essenziale del sistema comune dell’Iva e non può essere limitato in ragione di mere irregolarità formali quando risultino soddisfatti i presupposti sostanziali richiesti dalla normativa.


La Corte ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il diritto alla detrazione rappresenta parte integrante del meccanismo dell’Iva e costituisce espressione del principio di neutralità dell’imposta. Ne consegue che violazioni concernenti requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE, quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro Iva acquisti, non possono determinare la perdita del diritto qualora il contribuente dimostri il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva.


La Suprema Corte richiama, altresì, l’insegnamento delle Sezioni Unite (n. 17757/2026) secondo cui gli obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili rivestono una funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Ufficio, mentre il diritto di detrazione dell’Iva deve essere riconosciuto al solo ricorrere di una reale operazione sottostante.


In tale prospettiva, viene ribadito che il contribuente può dimostrare la spettanza della detrazione attraverso la produzione delle fatture o di altra documentazione contabile idonea a comprovare il possesso dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 17 della Sesta Direttiva Iva, purché il diritto venga esercitato entro il termine previsto dall’ordinamento per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui esso è sorto. A tal proposito, ricorda la Corte che il tale termine fa riferimento alla dichiarazione Iva annuale e non alle liquidazioni periodiche.


Nel caso di specie, la Cassazione rileva che il giudice di appello ha fondato il rigetto della detrazione esclusivamente sull’assenza delle liquidazioni periodiche Iva, senza procedere all’accertamento richiesto dalla giurisprudenza unionale e nazionale circa l’effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione.


Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la controversia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie nel rispetto dei principi enunciati.
 
#Iva #detrazione #neutralità #liquidazioniperiodiche

17/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18431 dell’8 giugno 2026

Con l’ordinanza n. 18431/2026, la Suprema Corte ha affermato la deducibilità delle quote di ammortamento relative a beni strumentali...
17/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16701 del 28 maggio 2026

Con l’ordinanza n. 16701/2026, la Suprema Corte ha ribadito che l’omessa predisposizione delle liquidazioni periodiche Iva non costituisce...
17/6/2026

Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 119 dell’8 giugno 2026

Con la risposta ad interpello n. 119 dell'8 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci