9/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16844 del 29 maggio 2026

Con la pronuncia n. 16844 del 29 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della responsabilità solidale del socio accomandante per i debiti tributari della società.


Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, il socio accomandante della società in accomandita semplice risultava destinatario dell’intimazione di pagamento emessa a seguito di una sentenza di secondo grado che aveva confermato la legittimità di un precedente avviso di accertamento con il quale era stato determinato a carico della società, ormai cancellata dal registro delle imprese, un maggiore imponibile ai fini Irap e Iva. Soccombente in primo grado, risultava vittorioso dinanzi ai giudici di secondo grado sul presupposto che l’intimazione di pagamento fosse illegittima in quanto volta a far valere un’insussistente responsabilità solidale del socio accomandante, il quale, invece, risponde soltanto nei limiti della propria quota.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.


Ebbene, secondo la Suprema Corte, l’Ufficio ha violato l’art. 2313 c.c., il quale, nello stabilire la responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari per le obbligazioni sociali e quella dei soci accomandanti limitata alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’Erario, ad agire direttamente nei confronti dell’accomandante, ma si limita a fissare la responsabilità dell’accomandante nei confronti della società e, dunque, a regolare i rapporti interni alla compagine sociale.


Tale interpretazione è confermata dalle deroghe a tale regola che pure il codice contempla: l’art. 2314 c.c., che prevede la responsabilità illimitata di fronte ai terzi del socio accomandante che consenta all’inserimento del proprio nome nella ragione sociale; l’art. 2320 c.c., che fa derivare la responsabilità illimitata e solidale dalla violazione del divieto di immistione da parte dell’accomandante; l’art. 2324 c.c., che consente ai creditori di far valere i propri crediti nei confronti dei soci accomandanti in sede di liquidazione.


Tuttavia, nessuna di tali deroghe risultava sussistente nella specie. In particolare, rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 2324 c.c., seppur è vero che, una volta verificatasi l’estinzione della società, i creditori rimasti insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci limitatamente responsabili fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, tuttavia, rileva la Corte, nel caso di specie, l’Ufficio non ha in alcun modo fatto valere una responsabilità di tipo successorio del socio, cioè per essere subentrato nei debiti della società, avendo piuttosto notificato l’intimazione di pagamento al socio sull’erroneo presupposto di una sua responsabilità solidale con la società.


Anche ai fini dell’accertamento della responsabilità del socio accomandante, vale la distinzione, con riferimento alle società di persone, tra obbligazioni tributarie che nascono dall’accertamento dei redditi d’impresa e obbligazioni tributarie in materia di Iva.
Ai sensi dell’art. 5 del Tuir, i redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Pertanto, rispetto alle imposte sul reddito, la norma prevede l’imputazione per trasparenza del reddito della società a ciascun socio e non fa differenza tra le diverse tipologie di società di persone, con il conseguente litisconsorzio necessario tra soci e società. In materia di Iva, invece, fermo restando che la responsabilità dei soci è comunque sussidiaria rispetto a quella della società, l’obbligazione tributaria si plasma sulla struttura della responsabilità della singola società di persone. Ne consegue che, se per la s.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali tributarie connesse all’Iva perché l’art. 2291 c.c. prevede una responsabilità illimitata di tutti i soci, per la s.a.s., invece, tale responsabilità illimitata vale, in base all’art. 2213 c.c., solo per gli accomandatari.


Ne deriva la carenza di legittimazione – attiva e passiva – del socio accomandante rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società.


Sulla base delle suesposte ragioni, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: «In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva».


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