17/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18431 dell’8 giugno 2026

Con la pronuncia n. 18431 dell’8 giugno 2026, la Suprema Corte ha affermato la deducibilità delle quote di ammortamento relative a beni strumentali concessi in comodato a clienti, quando tali beni risultino funzionali al consolidamento dei rapporti commerciali e alla diffusione dei prodotti dell’impresa, in applicazione del principio di inerenza.


La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2002, maggiori Ires, Irap e Iva sulla base di diverse contestazioni. In particolare, veniva ritenuta indeducibile la quota di ammortamento per macchinari "chiudi contenitori" concessi in comodato gratuito a vari clienti. La CTP di primo grado, pur accogliendo parzialmente il ricorso, riteneva fondato l’accertamento proprio sul rilievo attinente ai costi non deducibili per ammortamento di macchinari concessi in comodato. Dopo che la sentenza di secondo grado veniva cassata per difetto di motivazione, i giudici di appello, chiamati a pronunciarsi nuovamente sulla questione, ritenevano corretta l'indeducibilità dell'ammortamento, in quanto i macchinari non erano utilizzati nell'"attività aziendale", ma concessi in comodato gratuito ai clienti. La contribuente, ritenendo i macchinari concessi in comodato funzionali alla propria strategia commerciale, poiché consentivano ai clienti un più agevole utilizzo dei prodotti forniti dalla società, proponeva ricorso per cassazione.


La Suprema Corte, muovendo dalla formulazione dell’art. 102, comma 1, del TUIR, ha osservato che la disposizione in commento non richiede che il bene oggetto di ammortamento sia necessariamente utilizzato direttamente dal contribuente, né che sia fisicamente collocato presso la sede dell’impresa, essendo sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato utilizzato al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili.


A sostegno di tale conclusione, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui i costi sostenuti per l’acquisto di beni concessi in comodato a terzi possono essere ammessi all’ammortamento qualora concorrano alla realizzazione del programma economico dell’impresa. In particolare, la giurisprudenza aveva già riconosciuto la deducibilità delle quote di ammortamento relative a macchinari affidati a terzi nell’ambito di processi produttivi esternalizzati.


Secondo la Cassazione, tali principi devono trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il bene non sia destinato a un’attività produttiva esternalizzata in senso stretto. Ciò che assume rilievo, infatti, è la sua concreta idoneità a contribuire al conseguimento degli obiettivi economici dell’impresa e alla produzione di utili. Il concetto di strumentalità, pertanto, non può essere interpretato in senso restrittivo, limitandolo ai soli beni direttamente impiegati nel ciclo produttivo. Pertanto, il fatto che i macchinari servivano ai clienti per permettere loro l'agevole utilizzo dei prodotti forniti dalla società non è di ostacolo alla deduzione delle quote di ammortamento del costo di tali beni.


La Corte enuncia, pertanto, il principio di diritto secondo cui, in materia di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia affidato a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per l'acquisto di tali macchinari possono essere ammessi all'ammortamento anche qualora tali beni non vengano impiegati dal comodatario per attività di produzione esternalizzata dall'imprenditore, ma abbiano lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario e la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo, concorrendo in tal modo alla realizzazione del programma economico dell'impresa.


Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha accolto l’ottavo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché proceda a un nuovo esame della controversia in conformità ai principi enunciati.


#Ires #ammortamento #inerenza #comodato

28/7/2026

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