La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 19073 dell’11 giugno 2026, ha ribadito il principio secondo cui la valutazione sull’inerenza dei costi deve essere di tipo qualitativo e non quantitativo.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente, di professione avvocato, un invito a fornire chiarimenti in merito all’elevata incidenza dei costi residuali dichiarati dalla stessa nell’anno d’imposta 2016. Successivamente, la stessa Agenzia provvedeva a notificare alla contribuente degli avvisi di accertamento con i quali recuperava a tassazione costi e spese ai fini IRPEF, contestava una maggiore imposta ai fini IVA ed ai fini IRAP. In particolare, l’Ufficio recuperava parte dei costi sostenuti per l’anno d’imposta 2016 con riferimento ad una fattura di Euro 120.000,00 per un contratto di servizi stipulato tra la contribuente ed una società, ritenendo gli stessi costi non congrui ed inerenti.
La contribuente impugnava gli avvisi inoltrati dall’Agenzia, proponendo ricorso dinanzi alla CGT di Avellino, la quale accoglieva il ricorso non ravvisando il comportamento antieconomico nell’attività del ricorrente.
L’Agenzia proponeva, dunque, appello dinanzi alla CGT della Campania, avverso la sentenza emanata dai giudici di prime cure. Tuttavia, i Giudici dell’appello rigettavano l’appello proposto, non ravvedendo l’antieconomicità della condotta del contribuente e ritenendo che l’Agenzia non avesse debitamente provato la fittizietà dell’interposizione della società nel contratto di servizi.
L’Ufficio, dunque, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado. Con il ricorso in cassazione, l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 T.U.I.R., nonché degli artt. 2729 e 2697 c.c.
Secondo la tesi propugnata dall’Agenzia, la contribuente avrebbe "creato" dei costi fittizi tramite il contratto di servizi pattuito con la società, la quale a sua volta sarebbe stata creata ad hoc per conseguire l’indebito beneficio fiscale.
La Corte di cassazione si è pronunciata dichiarando inammissibile il motivo fatto valere dall’Agenzia, stabilendo che la valutazione effettuata dall’Ufficio in merito all’inerenza dei costi dedotti dalla contribuente fosse di tipo quantitativo e non qualitativo. Difatti, la Corte ha ripreso diversi principi già affermati in diverse pronunce antecedenti, dichiarando che il giudizio di inerenza dei costi è "un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) ovvero quantitativo".
La Corte di cassazione ha, peraltro, aggiunto che il giudizio quantitativo o di congruità può implicare l’onere del contribuente di fornire prova dell’imponibile maturato, dell’esistenza e della natura del costo, dei fatti giustificativi e della sua effettiva destinazione alla produzione, nonché della sua correlazione con l’attività d’impresa; ove l’Amministrazione ritenga tali elementi carenti o insufficienti potrà contestare l’inerenza dei costi.
Tuttavia, nel caso di specie, come rilevato dai Giudici dell’Appello e dalla Corte di cassazione, la contribuente ha reso piena prova del contratto originante i costi, della data e della natura dello stesso, nonché della sua correlazione con l’attività lavorativa. Pertanto, non è possibile escludere l’inerenza dei costi sulla base della sola valutazione quantitativa.
Così operando, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia.
#inerenza #costi #giudizioqualitativo #antieconomicità
