22/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19140 dell’11 giugno 2026

Con l’ordinanza n. 19140 dell’11 giugno 2026, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di finanziamenti infragruppo, l’antieconomicità dell’operazione che rende indeducibili gli interessi passivi per difetto di inerenza implica un accertamento in fatto da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa ovvero in rapporto al mercato.

La controversia trae origine da plurimi avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società alla quale l’Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità degli interessi passivi dalla stessa corrisposti per finanziamenti contratti al fine di acquisire partecipazioni societarie. In particolare, l’Ufficio considerava i menzionati interessi passivi indeducibili in quanto derivanti da un’operazione intercompany antieconomica sulla base di tre elementi: la scelta della stessa società di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi, la contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e passivi e la scelta di distribuire utili al socio anziché provvedere all’estinzione dei finanziamenti. In riforma della sentenza di primo grado che accoglieva integralmente il ricorso della contribuente, i giudici d’appello confermavano la legittimità del recupero, ritenendo l’intera operazione contraria ai canoni dell’economicità. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura della contribuente, richiamando l’art. 109 del Tuir.

In primo luogo, la Corte definisce il perimetro della controversia: l’Ufficio non ha contestato alla contribuente un’operazione elusiva ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, né ha contestato la violazione dell’art. 96 del Tuir riguardante il trattamento fiscale degli interessi passivi. Pertanto, la norma di riferimento viene individuata nell’art. 109, comma 5, del Tuir, in materia di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi del reddito d’impresa.

Il requisito dell’inerenza trova, ricorda la Corte, la sua giustificazione logica nell’art. 55 del Tuir e investe tutti gli atti per i quali vi sia un rapporto qualificato con l’attività imprenditoriale. Tuttavia, chiarisce che l’inerenza non implica necessariamente la congruità del costo, intesa quale vantaggiosità dello stesso, dovendosi escludere qualsiasi automatismo tra le stesse. Tale conclusione risulta altresì avallata dalla Corte costituzionale (sent. n. 262/2020).

Per quanto attiene alla specifica questione riguardante la deducibilità degli interessi passivi, i giudici di legittimità richiamano il proprio consolidato orientamento, ai sensi del quale questi sono affrancati da una correlazione diretta con i componenti positivi del reddito di impresa, dovendo essere affermata l’esistenza di un vincolo con l’attività dell’impresa considerata nel suo complesso.

Premesso quanto sopra, la Suprema Corte precisa che non possa ritenersi che l’antieconomicità di un costo non abbia alcun rilievo; tuttavia, questo potrà essere valutato solamente alla stregua di un indice di mancanza di inerenza: l’antieconomicità non coincide con la mancanza di inerenza, né ad essa può sostituirsi. L’antieconomicità, in particolare, presuppone un giudizio quantitativo o di congruità agganciato ad un parametro rinvenuto all’interno dell’impresa o avendo riguardo al mercato. Con particolare riferimento agli interessi passivi, l’antieconomicità può desumersi dalla sproporzione del finanziamento contratto rispetto alle dimensioni dell’impresa o dalla sproporzione tra il finanziamento contratto e le condizioni di mercato. L’onere di provare l’antieconomicità di un costo come indizio di non inerenza grava sull’Amministrazione finanziaria.

I giudici di seconde cure, disattendendo i principi sopra espressi, avevano compiuto un giudizio di antieconomicità che è travalicato in una illegittima intromissione nelle scelte imprenditoriali della contribuente. Pertanto, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, cassato la sentenza impugnata e rinviato la questione alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché proceda a un nuovo esame della controversia in conformità ai principi enunciati.

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22/6/2026

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