19/6/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19956 del 15 giugno 2026

Con l’ordinanza n. 19956, pubblicata il 15 giugno 2026, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’inutilizzabilità delle prove acquisite mediante accertamenti bancari in assenza o inidoneità della preventiva autorizzazione da parte dell’organo competente.

Il caso di specie ha ad oggetto degli avvisi di accertamento notificati nei confronti di avvocati nonché dello studio legale associato di cui gli stessi erano soci, fondati sulle risultanze acquisite all’esito di verifiche sui conti correnti bancari a loro intestati. In particolare, mediante distinti ricorsi per Cassazione – riuniti ai sensi dell’art. 274 c.p.c. – i contribuenti deducono l’illegittimità degli avvisi di accertamento loro notificati per violazione dell’art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 600/1973, assumendo il difetto o la palese inidoneità dell’allegazione della preventiva autorizzazione motivata dell’organo competente, dal momento che l’Agenzia delle Entrate, soltanto due anni dopo la notificazione dell’avviso, aveva fornito l’autorizzazione. Ed infatti, sia il citato art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, in materia di imposte sui redditi, sia l’art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633/1972, in materia IVA, impongono agli uffici di richiedere la preventiva autorizzazione motivata dall’organo sovraordinato al fine di acquisire dati, notizie e documenti in ambito finanziario riferiti ai contribuenti.

In altri termini, la questione sottoposta all’esame della Cassazione riguarda la circostanza se il potere esercitato dall’Amministrazione finanziaria di attingere dai dati bancari del contribuente, pur astrattamente legittimo, sia corredato di garanzie sufficienti a renderlo conforme ai canoni di legalità, delimitazione e controllabilità dell’ingerenza. Infatti, non vi è dubbio che le informazioni contenute nelle documentazioni bancarie acquisite dalle autorità fiscali costituiscono dati personali e, come tali, riguardano la “vita privata” del contribuente, anche se attengono all’attività professionale o imprenditoriale da questi svolta, come chiarito dalla giurisprudenza della CEDU in numerose sentenze (cfr. Samoylova c. Russia, n. 49108/11, § 62, 14 dicembre 2021 e L.B. c. Ungheria [GC], n. 36345/16, § 104, 9 marzo 2023), con la conseguenza che la consultazione del conto bancario di un individuo costituisce un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata (cfr. Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova, § 44, e Sommer c. Germania, n. 73607/13, § 48, 27 aprile 2017, proprio in tema di consultazione dei dati bancari di un avvocato).

Ebbene, la Corte ricorda che, in primo luogo, nella prospettiva unionale, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, presidiati rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pur non avendo carattere assoluto, possono essere compressi, ai sensi dell’art. 52, par. 1, della medesima Carta, solo se la limitazione sia prevista dalla legge, ne rispetti il contenuto essenziale e sia necessaria e proporzionata rispetto a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Su questo sfondo si colloca il principio generale del diritto dell’Unione che tutela le persone, fisiche e giuridiche, contro gli interventi dei pubblici poteri nella loro sfera privata che siano arbitrari o sproporzionati.

In secondo luogo, nella prospettiva convenzionale, il diritto al rispetto della vita privata è sancito dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, al cui par. 2 si prevede che “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

A tal fine, la Suprema Corte richiama i principi espressi nella sentenza dell’8 gennaio 2026, resa dalla Corte EDU nel caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia, con la quale la Corte ha ravvisato una violazione da parte dell’ordinamento italiano dell’art. 8 CEDU, peraltro qualificandola in temini sistemici, proprio in relazione all’accesso e all’esame dei dati bancari disposto ai sensi delle summenzionate disposizioni, evidenziando la carenza di qualità della legge e di garanzie ex ante o, in alternativa, ex post contro l’arbitrarietà. In particolare, il quadro normativo interno italiano, pur integrato da circolari amministrative, lascia alle autorità fiscali una discrezionalità eccessivamente ampia quanto alle condizioni e alla portata dell’ingerenza, dal momento che tali criteri né sono resi verificabili attraverso un atto autorizzativo motivato e, dunque, attraverso un controllo ex ante, né risultano presidiati da un controllo giurisdizionale o indipendente ex post effettivo e tempestivo. Sotto il profilo del controllo a posteriori, la Corte EDU ha escluso che l’assetto dei rimedi nazionali interni assicuri un controllo effettivo, in quanto, in primo luogo, l’autorizzazione è un “mero atto preparatorio”, non impugnabile autonomamente davanti ai giudici tributari, e la possibilità di contestarla solo unitamente all’avviso di accertamento non integra un rimedio effettivo, in secondo luogo, il rimedio davanti al giudice civile non risulta realmente praticabile per l’assenza di altri esempi giurisprudenziali idonei a provarne l’esistenza e l’accessibilità nella prassi e, infine, il Garante del contribuente, avente funzioni di vigilanza e raccomandazione, non dispone di poteri decisori vincolanti.

Alla luce di tali principi, la Suprema Corte afferma la necessità, con riferimento al caso di specie, di un’interpretazione convenzionalmente e unionalmente orientata. Ebbene, fermo restando che, sul piano del diritto interno, l’autorizzazione prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 è un atto meramente preparatorio, non assimilabile ad un provvedimento impositivo e, come tale, non soggetto ad uno specifico obbligo di motivazione ai sensi della L. n. 241/1990 o dell’art. 7 della L. n. 212/2000, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che, seppur la mera assenza dell’autorizzazione o la sua irregolarità non comportano l’automatica inutilizzabilità dei dati acquisiti, a diverse conclusioni si deve pervenire ove venga in rilievo la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale (cfr. Cass. n. 13353/2018; Cass. n. 9480/2018; Cass. n. 3242/2021; Cass. n. 10576/2022; Cass. n. 4853/2024; Cass. n. 27128/2025).

Alla luce di ciò, l’interpretazione evolutiva impone certamente di mantenere ferma la natura interna e preparatoria dell’atto autorizzativo, ma esige, anzitutto, che esso preesista alla richiesta di consultazione del conto bancario, costituendone il titolo dell’ingerenza e, ancora, che sia dotato di un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, se non ex ante, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso, così da assicurare che l’ingerenza risulti delimitata, controllabile e proporzionata.

In virtù di tale interpretazione non può che affermarsi che, poiché gli effetti dell’illegittimità del provvedimento autorizzatorio all’accesso domiciliare si riflettono sulla legittimità dell’atto impositivo scaturito dall’accesso fondato sulla documentazione acquisita in quella sede, le risultanze acquisite in forza di un titolo autorizzativo mancante o inidoneo risultano ab origine prive di copertura legale e, come tali, inutilizzabili nel procedimento amministrativo o giudiziale.

Peraltro, occorre ricordare che, recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 13696 dell’11 maggio 2026 – nel rimettere la questione alle Sezioni Unite circa l’esistenza, già anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 7-quinquies della Legge n. 212/2000, laddove ha sancito che “non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge”, di un principio generale di inutilizzabilità degli atti acquisiti dall’Amministrazione finanziaria in violazione dei diritti fondamentali del contribuente – ha evidenziato che la mancanza di autorizzazione all’accesso presso la sede della società o dei locali in cui si esercita l’attività imprenditoriale comporta l’inutilizzabilità dei dati e documenti acquisiti in esito all’accesso non autorizzato. Tuttavia, ad avviso della Corte, ai fini della risoluzione della questione in esame nel caso di specie, non occorre attendere la pronuncia delle Sezioni Unite sul punto, non assumendo rilievo il più ampio problema della configurabilità, in termini generali, di una categoria dell’inutilizzabilità degli atti illegittimi, venendo in considerazione piuttosto l’applicazione delle garanzie previste dall’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, nonché dagli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In altri termini, nel caso di specie, viene direttamente in rilievo il momento genetico dell’acquisizione dei dati bancari, sicché la mancanza o l’inadeguatezza del necessario titolo autorizzativo mina ab imis la verifica, inserendosi nella fase preliminare del procedimento di formazione dell’atto impositivo, per cui necessariamente si riverbera sull’atto che la conclude determinando, come conseguenza, l’inutilizzabilità delle risultanze acquisite, secondo una logica già chiaramente affermata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di accessi domiciliari.

Pertanto, rinviando al giudice di merito la verifica circa il fondamento nei dati inutilizzabili della ripresa a tassazione, la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, enuncia il seguente principio di diritto: «In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Ne consegue che, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa».

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