Con l’ordinanza n. 23492/2026, la Suprema Corte ha ribadito che ai soci di società di capitali estinte non si estendono le sanzioni amministrative tributarie, in ragione dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003, in quanto quest’ultime rimangono esclusivamente a carico della persona giuridica.
La controversia trae origine da un avviso di accertamento ai fini IVA e delle relative sanzioni, nonché da un atto di contestazione concernente le sanzioni ai fini IRES e IRAP, entrambi riferiti al periodo d’imposta 2017, con i quali l’Amministrazione finanziaria contestava l’indebita applicazione del regime del reverse charge in relazione ad acquisti di cascami ferrosi effettuati da fornitori qualificati come missing traders, cui seguiva la rivendita dei medesimi beni a soggetti terzi. Avverso i predetti atti proponeva ricorso la contribuente, nella qualità di ex liquidatrice e socia della società estinta. Sia il giudice di primo grado sia quello di appello rigettavano le impugnazioni. La contribuente proponeva, pertanto, ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confuso il piano della successione processuale con quello della responsabilità patrimoniale del socio di una società estinta, introducendo un automatismo successorio estraneo ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed estendendone indebitamente gli effetti anche alle sanzioni tributarie.
Investita della questione, la Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione processuale all’impugnazione degli atti impositivi emessi nei confronti di società cancellate dal registro delle imprese, nonché di successione dei soci nei rapporti giuridici facenti capo all’ente estinto, delineando i limiti entro i quali questi ultimi possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni tributarie e delle correlate sanzioni.
La Corte, in primo luogo, richiama l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, il quale prevede un differimento quinquennale dell’estinzione della società, di cui all’art. 2495, comma 2, c.c., che opera a favore dell’Amministrazione finanziaria "ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi". Pertanto, se al momento della proposizione del ricorso avverso gli atti impositivi si rientra all’interno della finestra temporale prevista dalla citata norma, deve riconoscersi la legittimazione attiva nel processo all’ex liquidatore.
Tuttavia, il venir meno della fictio iuris durante lo svolgimento del processo comporta il consolidamento del fenomeno successorio, con conseguente applicazione dell’art. 110 c.p.c. In particolare, l’obbligazione della società si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Tanto premesso, la Corte ha affermato il difetto di legittimazione della contribuente a proporre ricorso per cassazione nella sua qualità di ex liquidatore, riconoscendo, però, la sua legittimazione quale ex socia della società estinta per effetto del consolidamento del fenomeno successorio.
Chiarito quanto sopra, i giudici di legittimità hanno delineato il perimetro del fenomeno successorio in oggetto. In particolare, hanno affermato che i soci rispondono in virtù del fenomeno successorio, per il solo fatto di possedere tale qualità, delle obbligazioni tributarie facenti capo alla società cancellata, non definite al momento della liquidazione. Anche tale fattispecie, analogamente a quella riguardante la successione di una persona fisica defunta, va inquadrata nella successione a titolo universale.
Tuttavia, è diversa la situazione in relazione alle sanzioni irrogate alla società. Nel nostro ordinamento, infatti, deve riconoscersi l'intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 e dei principi di personalità e proporzionalità che assistono necessariamente le prime.
Detta intrasmissibilità, riguardando un elemento conformativo della fattispecie astratta, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
L’unica eccezione a tale regola si verifica quando viene a mancare il rapporto di terzietà che dovrebbe connaturare socio e società, ovvero quando il primo utilizzi la seconda come schermo fittizio per raggiungere i propri scopi individuali; in tale circostanza il socio risponde anche delle sanzioni ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973.
Non essendosi verificata nel caso in esame quest’ultima ipotesi, la Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dalla contribuente, nella sua qualità di socio della società estinta.
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