Con la pronuncia n. 23705 del 21 luglio 2026, la Suprema Corte ha affermato che è esente da IMU l’unità immobiliare appartenente al personale delle Forze Armate anche se priva di utenze e pertanto non idonea ad essere concretamente utilizzata, in quanto tali ultime circostanze non incidono sull’assimilazione all’abitazione principale.
La controversia trae origine da una dichiarazione sostitutiva attraverso cui il contribuente aveva rappresentato al Comune che l’immobile di proprietà risultava non abitabile, essendo del tutto privo di allacci ad utenze a rete, ritenendo di avere in ogni caso diritto all’esenzione IMU in forza dell’art. 13, comma 2, lett d), del d.l. n. 201/2011. Pertanto, dopo aver pagato l’imposta relativa al 2013, il contribuente chiedeva il rimborso di quanto versato. Tuttavia, il Comune rigettava la richiesta di esonero, notificando altresì un avviso di accertamento per l’anno successivo, ritenendo che il presupposto della norma in esame fosse l’esistenza di un immobile potenzialmente idoneo ad essere adibito ad abitazione principale, nella specie, non configurabile. Il contribuente presentava ricorso avverso tali provvedimenti, il quale trovava accoglimento tramite la sentenza di prime cure, salvo poi essere riformata in grado di appello. In particolare, i Giudici di secondo grado ritenevano che l’esenzione IMU prevista per il personale delle Forze Armate non operi automaticamente per l’unico immobile posseduto, ma che richieda in ogni caso che l’immobile sia assimilabile all’abitazione principale. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.
Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure avanzate dalla parte ricorrente.
In particolare, la Corte afferma che l’art. 13, comma 2, lett d), del d.l. n. 201/2011 vigente ratione temporis (sostituito dall’art. 1, comma 780, della l. n. 160/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020) consente sì di effettuare un’equiparazione dei beni citati nella menzionata disposizione all’abitazione principale, tuttavia permangono delle importanti specificità. Tali differenze sono giustificate dall’impiego svolto dai proprietari cui è rivolta l’esenzione di cui si discute. Invero, il personale delle Forze Armate è spesso indotto, per ragioni di servizio, a spostarsi sul territorio, circostanza che lo porta a risiedere nel luogo ove presta funzione piuttosto che nel Comune in cui è situato l’immobile di proprietà.
A ciò consegue che la tesi secondo cui, per poter beneficiare della suesposta esenzione, il contribuente che si trovi nelle condizioni previste dalla norma dovrebbe continuare a pagare le utenze dell’immobile inutilizzato, appare del tutto estranea alla ratio dell’agevolazione, oltre che non previsto dalla norma stessa.
In realtà, trattasi di un’autonoma causa di esenzione dal pagamento dell’imposta, che trova i suoi presupposti esclusivamente nella norma che la prevede.
Pertanto, i giudici di legittimità affermano il seguente principio di diritto «In tema di IMU, l'autonoma causa di esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201/2011, come integrato dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102/2013, per l'unico immobile ad uso abitativo principale posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e ai corpi assimilati, non locato e non classificato nelle categorie catastali di lusso, opera anche in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, e non è esclusa dal fatto che l'immobile risulti privo di utenze o non abitato, trattandosi di circostanze coerenti con la ratio di tale specifico regime di agevolazione, volto a tener conto delle peculiari esigenze di servizio che possono imporre a tali specifiche tipologie di contribuenti una frequente mobilità sul territorio e di risiedere, anche per lunghi periodi, in luogo diverso da quello di ubicazione dell'immobile posseduto».
Alla luce di quanto sopra, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accolto il ricorso del contribuente.
#Imu #esenzione #ForzeArmate
