2/9/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24017 del 24 luglio 2026

Con la pronuncia n. 24017 del 24 luglio 2026, la Suprema Corte ha affermato che la costituzione di una società al solo scopo di acquistare un immobile e cederlo attraverso la vendita delle partecipazioni societarie previamente rivalutate ex art. 5 della legge n. 448/2001, non costituisce abuso del diritto ex art. 10-bis della legge 212/2000 se vi sono valide ragioni extrafiscali, non marginali.


La controversia trae origine da un processo verbale di constatazione attraverso cui la Guardia di Finanza contestava a dei contribuenti la realizzazione di un’operazione elusiva ai sensi dell’art. 10-bis della legge 212/2000. Nel dettaglio, la vicenda inizia da una compravendita attraverso cui una società stipulava con una banca un contratto preliminare per l’acquisto di vari immobili, riservandosi la facoltà di nominare l’effettivo contraente. Alcuni contribuenti costituivano, a tal punto, una società, la quale acquisiva il diritto di subentrare nel menzionato contratto preliminare.

Successivamente, i primi, procedevano alla rivalutazione delle partecipazioni detenute, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001, e stipulavano un contratto preliminare della cessione delle loro quote ad una terza società. L’Agenzia delle Entrate riteneva abusiva tale operazione e procedeva a notificare ai contribuenti un avviso di accertamento attraverso cui riqualificava le plusvalenze realizzate mediante la cessione delle quote della società come plusvalenze soggette al regime di cui all’art. 67 del d.P.R. n. 917/1986. Avverso tali avvisi proponevano distinti ricorsi due contribuenti, i cui esiti risultavano favorevoli all’Agenzia in un caso e al contribuente nell’altro. In grado di appello, riuniti i menzionati giudizi, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dichiarava la legittimità degli avvisi di accertamento emanati dall’Amministrazione finanziaria. La decisione veniva impugnata dai contribuenti con ricorso per cassazione.


Investita della questione, la Suprema Corte ha, in via preliminare, ripercorso gli elementi fondamentali dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000. Tale disposizione, nel positivizzare un principio generale antielusivo, preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.


Quindi, sulla base della citata norma, è impedito al contribuente di realizzare operazioni quando la parte preponderante e comunque prevalente dell’oggetto del contratto è rappresentata dal conseguimento di un risparmio d’imposta. Solo una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia dimostrato tale circostanza, l’interprete sarà chiamato a valutare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali, il cui onere probatorio grava sul contribuente. In particolare, tale ultima verifica consiste nell’effettuare un'attenta valutazione delle ragioni economiche delle operazioni negoziali che sono poste in essere, per poter constatare se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari.


Sulla base di tali presupposti, i giudici di legittimità ritengono che nel caso de quo non risulti integrata l’ipotesi di abuso del diritto. Invero, osserva la Corte, il bando di gara pubblicato dalla banca per la vendita dell’immobile prevedeva quale requisito indispensabile per la partecipazione la qualità soggettiva di persona giuridica. Pertanto, i soci persone fisiche non avrebbero potuto acquistare l’immobile in assenza della costituzione di una società. Oltre a ciò, la Corte di cassazione valorizza ulteriori elementi quali la difficolta di gestione dell'operazione da parte di singoli interlocutori rispetto all'acquisto di un immobile della tipologia di quello in esame da parte di società, le complesse attività strumentali da compiersi per il positivo esito dell'operazione commerciale, oltre alla circostanza che non risulta essersi verificata alcuna interposizione fittizia.


Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, la Corte afferma che il mero elemento del breve lasso di tempo nel quale è stata compiuta l’intera operazione commerciale non può, di per sé, condurre a ritenere che la conclusione di un contratto per persona da nominare, la successiva nomina di un’altra società quale cedente e la cessione delle quote ad una società terza in grado di finanziare l'operazione, rappresenti una distorsione degli strumenti giuridici utilizzati.


Alla luce di quanto sopra, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia di secondo grado per l’applicazione al caso di specie dei principi enunciati.
 
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2/9/2026

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