29/9/2025

Corte di Cassazione ordinanza n. 25872 del 22 settembre 2025

Con la pronuncia n. 25872 del 22 settembre 2025, la Cassazione si è pronunciata sul tema del decorso del termine di decadenza per la richiesta di rimborso dell’IRAP versata in eccedenza.

Per il periodo d’imposta 2007, la società contribuente, svolgente attività bancaria nell’ambito del credito al consumo, determinato l’acconto IRAP ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 446/1997, aveva proceduto al versamento dell’imposta in conformità all’interpretazione espressa in un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dell’anno precedente, ossia senza scomputare i c.d. noni pregressi, cioè al lordo delle quote di svalutazione la cui deduzione era stata rinviata nei nove esercizi successivi.

Successivamente, non condividendo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, chiedeva il rimborso dell’eccedenza versata dal momento che nella determinazione dell’IRAP dovuta occorreva includere le quote di svalutazione. Contro il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, la società contribuente proponeva ricorso, ma, mentre in primo grado la CTP lo rigettava, in secondo grado la CTR accordava il rimborso alla società.

Con ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, poiché già dal momento del versamento dell’acconto, questo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore, considerato che la società contribuente, uniformatasi all’orientamento espresso nel comunicato stampa, prudenzialmente, aveva calcolato l’acconto IRAP senza scomputo delle quote delle svalutazioni su crediti. Pertanto, secondo l’Ufficio, il termine di decadenza ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorreva dal versamento dell’acconto.

La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando che, nel caso di specie, il versamento dell’acconto nella misura eccedente era stato determinato dalla volontà di adeguarsi all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell’eccedenza pagata decorre dal versamento del saldo, che rappresenta il termine finale di adempimento dell’obbligazione tributaria. Ciò, in applicazione del principio della tutela dell’affidamento e della buona fede, di cui all’art. 10, comma 1, della Legge n. 212/2000. Ed infatti, la Corte richiama l’orientamento espresso con la sentenza n. 11783/2023, per di più resa tra le stesse parti, secondo cui il dies a quo coincide con il momento in cui, nell’assolvere al pagamento, il contribuente sia pienamente consapevole della non debenza della somma; se la non debenza emerge in sede di pagamento del saldo, è da quest’ultimo momento che decorre il termine di decadenza.

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CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

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