27/10/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 26643 del 12 ottobre 2026

Nel caso di specie, padre e figli, in attuazione degli accordi di divorzio, istituivano un trust nel quale conferivano partecipazioni, immobili e denaro contante e per ciascuno dei conferimenti individuavano i rispettivi beneficiari. Tuttavia, l’atto istitutivo non determinava un’attribuzione patrimoniale definitiva ai beneficiari. L’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di liquidazione delle imposte di successione e donazione relativamente all’atto di costituzione del trust.

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I giudici di merito ritenevano l’atto soggetto ad imposizione in quanto rientrante tra gli atti di apposizione di un vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, laddove prevede che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica "sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione".

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Il trust, con ricorso per Cassazione, denuncia la violazione e falsa applicazione di predetta disposizione. La decisione di merito si porrebbe, infatti, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’imposta non va anticipata all’atto istitutivo né all’atto di dotazione, ma solo a quello della sua attuazione e compimento mediante il trasferimento finale dei beni al beneficiario.

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La Corte di Cassazione dichiara la censura fondata.
Secondo l’orientamento della Cassazione, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, non integra un autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. L’imposta, di conseguenza, è dovuta, non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.

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Posto che l’imposta sulle successioni e donazioni ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, occorre valutare se sin dall’istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario e, in mancanza di tale condizione, come nel caso in esame, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro.

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In conclusione, la Suprema Corte ribadisce il principio in forza del quale l’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto atti meramente strumentali e attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza nel patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale. Pertanto, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario. Solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall’art. 53 Cost., secondo cui l’imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole e connessa ad un effettivo indice di ricchezza.

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