21/10/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 27080 del 9 ottobre 2025

Con la pronuncia n. 27080 del 9 ottobre2025, la Cassazione si è pronunciata sul tema della validità della notificazione svolta secondo il rito degli irreperibili assoluti.

Il contribuente, deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell’intimazione di pagamento, e risultando soccombente in secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione sul presupposto che la CTR avesse errato nel dichiarare la regolarità della notifica delle cartelle, avvenuta secondo il rito previsto per gli irreperibili assoluti ai sensi della lett. e) dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973,evidenziando che, di contro, nel caso di specie, sussistesse un’ipotesi di irreperibilità relativa e dunque occorresse l’invio della comunicazione a mezzo raccomandata, come pure previsto dall’art. 140 c.p.c.

La Corte, evidenziando la distinzione tra l’ipotesi di irreperibilità “relativa” e quella di irreperibilità “assoluta”, la prima ricorrendo quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, al momento della consegna dell’atto, non sia stato rinvenuto, e la seconda ricorrendo quando il destinatario si sia trasferito in luogo sconosciuto, ricorda come la stessa abbia già affrontato in diverse recenti pronunce il tema delle modalità da seguire per attivare ritualmente la notifica ex art. 60, lettera e): il messo notificatore, prima di procedere alla notifica con le predette forme, deve effettuare, nel Comune del domicilio fiscale del contribuente, le opportune ricerche volte ad accertare se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta. Tuttavia, nessuna norma prescrive le specifiche attività che il messo notificatore deve compiere a tal fine, ma è necessario che emerga che tali ricerche siano state effettuate, che esse siano attribuibili al messo notificatore e che si riferiscano alla notifica in esame. In simili casi, è stato già affermato dalla Corte che non risulta certamente sufficiente, ai fini della configurazione dell’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta presso il portiere dello stabile ma occorre che tale attività sia volta ad acclarare che il trasferimento del contribuente sia avvenuto, anche mediante la consultazione dei registri anagrafici.

La Suprema Corte di cassazione già nella sentenza n. 14658/2024 aveva affermato il principio di diritto in virtù del quale, in materia tributaria, la procedura di notificazione semplificata ex art. 60, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, il messo notificatore, solo dopo aver accertato l’irreperibilità assoluta del destinatario, provvede al deposito dell’atto nella casa comunale e all’affissione dell’avviso nell’albo dell’Ente territoriale, con la conseguenza che la notificazione risulterà invalida se il messo non ha indicato in alcun modo le ricerche svolte, soprattutto quelle anagrafiche, impedendo così ogni controllo del suo operato, non essendovi attestazioni da poter impugnare mediante querela di falso.

In definitiva, i giudici di legittimità affermano che, nel caso di specie, non è stata fatta corretta applicazione dei principi sanciti recentemente, avendo i giudici di secondo grado ritenuto legittimo il procedimento notificatorio ex art. 60, lett. e),considerato “meno garantista”, senza verificare effettivamente: la presenza dei relativi presupposti di legge ovvero dell’effettuazione da parte del messo notificatore delle attività di verifica opportune.

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