Con la pronuncia n. 27858 del 27 ottobre 2026, la Suprema Corte ha ribadito che la documentazione reperita in un locale diverso da quello per il quale sia stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria è inutilizzabile ai fini dell’accertamento.
La controversia trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento attraverso cui l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione in capo ad una cooperativa un maggior reddito, ricostruito sulla base di una contabilità parallela rinvenuta all’esito di una verifica fiscale. In particolare, l’Amministrazione finanziaria otteneva un’autorizzazione dal Pubblico Ministero al fine di poter effettuare l’accesso presso un locale ad uso promiscuo, ovverosia adibito sia a sede legale della cooperativa, sia a domicilio del suo legale rappresentante. In occasione di tale attività, i Verificatori rinvenivano della documentazione nel piano ammezzato dell’edificio in cui era collocato il locale oggetto dell’accesso, di proprietà di terze persone.
Proprio sulla base di tale documentazione, l’Ufficio muoveva i propri rilievi alla contribuente. La cooperativa presentava ricorso avverso il menzionato avviso di accertamento, ritenendo inutilizzabile la documentazione rinvenuta in un locale diverso rispetto a quello per cui era stato autorizzato l’accesso. Tuttavia, la censura non veniva accolta dai Giudici di merito, i quali confermavano la legittimità dell’accertamento operato dall’Agenzia. Avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 14 della Costituzione.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha innanzitutto ricostruito il perimetro della vicenda in esame. In particolare, i Giudici di legittimità hanno riscontrato che la documentazione posta alla base dell’accertamento dell’Ufficio era stata rinvenuta nel piano ammezzato dell’edificio, di proprietà di terze persone, senza collegamento con i locali per i quali era intervenuta autorizzazione all'accesso e collocato su un piano di calpestio diverso, nel prosieguo della scala che unisce i diversi piani dell'edificio. Oltre a ciò, l'ingresso del predetto locale in piano ammezzato affaccia su via e civico diverso da quello ove affaccia l'accesso all'unità abitativa per la quale è stato autorizzato l'accesso ispettivo.
La Corte, inoltre, ha rilevato che l’avviso di accertamento notificato al legale rappresentante della cooperativa era stato annullato dalla stessa Cassazione proprio in quanto fondato su documentazione irritualmente acquisita.
Premesso quanto sopra, la Suprema Corte, richiamando il proprio precedente reso nei confronti del legale rappresentante, ha ribadito che l’acquisizione di documenti reperiti in locali di proprietà di terzi, che siano slegati, non contigui, né collegati a quelli per cui vi è valida autorizzazione all'accesso, deve considerarsi illegittima. L’autorizzazione rilasciata per l’accesso presso un determinato locale, infatti, non può essere estesa fino a consentire l’ispezione di locali di proprietà di terzi, ancorché sia presente documentazione riferita ai soggetti nei cui confronti è stata avviata la verifica. La conseguenza di tale assunto è quella di ritenere inutilizzabile tutta la documentazione rinvenuta in locali diversi da quelli per cui era stato autorizzato l’accesso, la quale, pertanto, non può essere posta a fondamento di atti impositivi. Ne discende l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha definito la controversia con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
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