10/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28227 del 24 ottobre 2025

Con la pronuncia n. 28227 del 24 ottobre 2025, la Cassazione ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato ad una società con cui l’Ufficio aveva rilevato la non operatività della stessa per mancato superamento del test di operatività.

Nel caso di specie, la società contribuente, avente per oggetto l’attività di coltivazione di agrumi, attraverso una modifica statutaria aveva esteso il proprio oggetto sociale alla realizzazione di costruzioni edilizie, al fine di costruire sul terreno di sua proprietà un complesso edilizio destinato alla residenza dei militari americani. Tuttavia, la società, nonostante avesse ottenuto la variante al Piano Regolatore Generale, finalizzata al cambio di destinazione d’uso, non aveva potuto procedere all’edificazione del complesso edilizio, in quanto la delibera era stata impugnata da associazioni ambientalistiche dando inizio a una controversia giudiziale che aveva impedito di iniziare i lavori.

La Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate ritenendo provata l’impossibilità oggettiva a conseguire ricavi.

Il meccanismo di determinazione del reddito previsto dall’art. 30 della Legge n. 724/1994 si fonda sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società.

Il mancato superamento della c.d. soglia di operatività fissata dall’art. 30 costituisce, dunque, presunzione legale relativa della natura non operativa dell’ente e comporta l’applicazione della disciplina delle società di comodo. In particolare, al ricorrere della presunzione sancita dall’art. 30, comma 1, il legislatore correla, per il tramite del comma 3, una seconda presunzione, anch’essa relativa, di reddito minimo, fondata su coefficienti medi di redditività degli elementi patrimoniali di bilancio. La prova contraria che il contribuente è tenuto a fornire deve essere intesa non in termini assoluti bensì in termini economici e può riguardare, oltre al mancato raggiungimento della soglia di operatività, anche il reddito minimo presunto normativamente, ben potendo l’ente evidenziare le circostanze che hanno impedito il raggiungimento della soglia minima e che, pertanto, giustificano la minore entità di componenti positivi dichiarati e risultanti dalla contabilità, nonché contestare le ulteriori presunzioni poste dalla normativa, indicando eventuali condizioni che hanno reso impossibile conseguire l'imponibile minimo.

Come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in diverse recenti pronunce, l’oggettività delle situazioni che il contribuente può far valere non implica una distinzione tra cause esterne, ossia che si impongono al soggetto, e cause che derivano anche solo in parte da libere determinazioni, ma fa riferimento alla capacità del contribuente di dimostrare oggettivamente la non fittizietà di quanto dichiarato.

Come noto, con riferimento alle scelte imprenditoriali, il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito dell'imprenditore. In caso di inoperatività dipesa dalla mancata costruzione dell’immobile da utilizzare per lo svolgimento dell’attività, come già affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, è necessaria la prova che il ritardo sia stato determinato da ragioni estranee al contribuente e non riconducibili alla sua volontà.

Nel caso di specie, riconosce la Corte, la società ha documentato l’oggettiva situazione di impossibilità del conseguimento di ricavi dovuta proprio dalla pendenza della controversia innanzi al giudice amministrativo, la quale non ha reso attuabile la realizzazione del complesso edilizio per il quale era stata ottenuta la delibera di variante.

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