Con la pronuncia n. 28421 del 27 ottobre 2025, la Cassazione ha ribadito che, al fine di accedere alle agevolazioni IMU, è sufficiente che il soggetto passivo, anche se già pensionato, mantenga l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi.
Nel caso di specie, con l’avviso di accertamento notificato, il Comune accertava la maggiore imposta IMU sul presupposto che al contribuente non spettasse l’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 5, D.L. n. 201/2011, vigente ratione temporis per i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, per mancato rispetto del requisito della prevalenza del reddito derivante dall’attività agricola su quello di altra natura, in particolare sul reddito da pensione.
La Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente ricordando come, sul tema, ha già avuto modo di esprimersi con diverse pronunce.
Infatti, nell’ordinamento italiano manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge; dunque, il riferimento di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 all’iscrizione alla previdenza agricola, impone di ritenere sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi. L’art. 78-bis, comma 3, del D.L. n. 104/2020, ad oggi vigente, nell’interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
A seguito di tali interventi normativi, chiaramente ispirati dalla volontà del legislatore di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, per accedere all’agevolazione IMU prevista per i terreni agricoli è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; iscrizione che, oltre ad essere un dato formale, di per sé già certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi e, dunque, costituisce garanzia del possesso dei requisiti sostanziali presupposti. Conseguentemente, il requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali, essendo venuta meno la necessità della prevalenza del reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti.
#redditodapensione #agevolazioniIMU #coltivatoridiretti #IAP