La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28783 del 31 ottobre 2025, ha escluso che l’istituzione di una società deputata alla gestione e allo sfruttamento dei diritti d’immagine integri abuso del diritto quando il vantaggio fiscale sia del tutto esiguo, nella specie quantificato in misura pari all’1%.
Nel caso di specie, sulla base degli esiti dell’attività di indagine della Guardia di Finanza, si rileva il carattere fraudolento della società, quale fittizia interposizione di soggetto fiscale, finalizzata soltanto a conseguire un risparmio d’imposta.
Più nello specifico, si evidenzia che la società è costituita soltanto da due soggetti: di cui uno, con il 95% delle quote, ed il fratello gemello con il restante 5%.
Vengono inoltre rilevate: l’assenza di una struttura aziendale e funzionale al raggiungimento degli scopi sociali, mentre le attività pubblicitarie erano affidate ad altro primario operatore del settore. Soprattutto si rileva che la cessione dei diritti di immagine del giocatore alla società era avvenuta senza corrispettivo, contro le logiche di mercato.
In entrambi i gradi dinanzi ai giudici di merito il contribuente otteneva accoglimento avverso, a suo dire, l’illegittima ripresa a tassazione perpetrata dagli Uffici delle Entrate.
Veniva ritenuta giustificata la costituzione societaria con il fratello, quale alternativa alla nomina di un procuratore sportivo, veniva rilevato il basso valore di immagine del giocatore al momento della costituzione del sodalizio e, parallelamente, la sua partecipazione quasi totalitaria nel capitale sociale. e
Infine, veniva apprezzata la perizia di parte privata, dove si evidenziava il carattere minimo del risparmio di imposta, nei termini dell’1%.
La parte pubblica, dal canto suo, difende le proprie ragioni proponendo ricorso per Cassazione.
I giudici di legittimità, nel ricordare che l’indice principale dell’abuso del diritto è il risparmio di imposta, rilevano che la sentenza in esame abbia accertato il profilo residuale del risparmio, nell’ordine dell’1%, come desunto dalla perizia di parte privata.
Vengono, inoltre, ritenute giustificate le scelte organizzative censurate dalla parte pubblica, sulla base di quanto deciso dai giudici di merito.
La Cassazione rigetta, dunque, il ricorso dell’Amministrazione, confermando gli esiti favorevoli al contribuente in entrambi i giudizi di merito.
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