18/11/2025

Corte di Cassazione, ordinanza n. 29086 del 4 novembre 2025

Con la pronuncia n. 29086 del 4 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che non è da considerarsi estinto il debito dell’impresa individuale verso la S.r.l. per effetto della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, a prescindere dalla considerazione che nel bilancio di liquidazione della S.r.l. cessata non viene riportato il credito vantato verso la ditta individuale.

Nel caso di specie, mediante l’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito della ditta individuale per effetto della mancata rilevazione di sopravvenienze attive e dell’esposizione in bilancio di debiti insussistenti. I giudici di secondo grado avevano ritenuto legittimo il recupero a tassazione da parte dell’Ufficio dell’importo del debito che la ditta individuale aveva nei confronti della S.r.l. cessata, ritenuto estinto per effetto della cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Con ricorso per Cassazione la contribuente deduce la falsa applicazione dell’art. 88 TUIR e dell’art. 2495 c.c. avendo la CTR ritenuto erroneamente estinto il credito vantato dalla S.r.l. nei confronti dell’impresa individuale per effetto della cancellazione della società creditrice dal Registro delle imprese.

La Suprema Corte accoglie il ricorso ricordando come la questione degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese sui crediti vantati dall'ente è stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite. Con sentenza n. 19750/2025 è stato affermato che l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta parallelamente l’estinzione dei relativi crediti, salvo che il creditore abbia manifestato in modo non equivoco, anche mediante un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e purché quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. Inoltre, non è sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, dal momento che tale circostanza non implica la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito.

Nel caso in esame, afferma la Cassazione, i giudici di secondo grado, avendo ritenuto estinto il debito verso la S.r.l. per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese, non hanno fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite. Pertanto, in definitiva, i giudici di legittimità hanno affermato che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non comporta tout court l’estinzione del credito vantato.

#cancellazionesocietà #bilanciodiliquidazione #credito

31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci