18/11/2025

Corte di Cassazione, ordinanza n. 29086 del 4 novembre 2025

Con la pronuncia n. 29086 del 4 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che non è da considerarsi estinto il debito dell’impresa individuale verso la S.r.l. per effetto della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, a prescindere dalla considerazione che nel bilancio di liquidazione della S.r.l. cessata non viene riportato il credito vantato verso la ditta individuale.

Nel caso di specie, mediante l’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito della ditta individuale per effetto della mancata rilevazione di sopravvenienze attive e dell’esposizione in bilancio di debiti insussistenti. I giudici di secondo grado avevano ritenuto legittimo il recupero a tassazione da parte dell’Ufficio dell’importo del debito che la ditta individuale aveva nei confronti della S.r.l. cessata, ritenuto estinto per effetto della cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Con ricorso per Cassazione la contribuente deduce la falsa applicazione dell’art. 88 TUIR e dell’art. 2495 c.c. avendo la CTR ritenuto erroneamente estinto il credito vantato dalla S.r.l. nei confronti dell’impresa individuale per effetto della cancellazione della società creditrice dal Registro delle imprese.

La Suprema Corte accoglie il ricorso ricordando come la questione degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese sui crediti vantati dall'ente è stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite. Con sentenza n. 19750/2025 è stato affermato che l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta parallelamente l’estinzione dei relativi crediti, salvo che il creditore abbia manifestato in modo non equivoco, anche mediante un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e purché quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. Inoltre, non è sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, dal momento che tale circostanza non implica la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito.

Nel caso in esame, afferma la Cassazione, i giudici di secondo grado, avendo ritenuto estinto il debito verso la S.r.l. per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese, non hanno fatto corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite. Pertanto, in definitiva, i giudici di legittimità hanno affermato che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non comporta tout court l’estinzione del credito vantato.

#cancellazionesocietà #bilanciodiliquidazione #credito

18/11/2025

Corte di cassazione, Sentenza n. 26921 del 7 ottobre 2025

la Corte di cassazione ha chiarito che la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune...
18/11/2025

Corte di cassazione, sentenza n. 29605 del 3 novembre 2025

la Corte di cassazione ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del rapporto pertinenziale non sia dirimente la mancata formalizzazione...
18/11/2025

Corte di cassazione, Ordinanza n. 28783 del 31 ottobre 2025

la Corte di cassazione ha affermato che non è elusiva l’istituzione di una società destinata allo sfruttamento e alla gestione dei diritti d'immagine...
Contattaci
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.