21/12/2021

Corte di Cassazione ordinanza n. 29288 del 20 ottobre 2021

Con l’ordinanza n. 29228 del 20 ottobre 2021 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di interposizione fittizia ex art. 37 del d.P.R.n. 600 del 1973.
La Suprema Corte ha, da un lato, ritenuto fondata la tesi dell’Ufficio secondo cui si configurerebbe un’ipotesi di interposizione fittizia nel caso di un professionista che eserciti l'attività professionale celandosi con l'interposizione, tra sé e i propri clienti di una società a responsabilità limitata, entità interposta in quanto formalmente costituita e gestita (sia nella compagine sociale, sia nell'amministrazione, sia nella tenuta delle scritture contabili e di ogni altro conseguente obbligo di legge, anche ai fini tributari) al fine di garantire allo stesso l’esercizio della propria attività professionale fatturando le prestazioni a nome della Società a responsabilità limitata la quale ha realizzato ricavi di fatto imputabili all'esecutore della prestazione. Così opinando i giudici di legittimità sembrerebbero ancora una volta comprendere nella previsione dell’articolo 37, comma 3 del Dpr 600/1973 le fattispecie di interposizione reale,  “senza che si debba distinguere a tal scopo tra interposizione fittizia o reale”.  Dall’altro i giudici di legittimità hanno affermato un importante principio ossia che nel caso di contestazione di interposizione ex art.37 del d.P.R. n. 600 del 1973, devono essere imputati in capo all’effettivo titolare dei redditi non solo i ricavi, ma anche i costi di cui appare titolare il soggetto interposto. In particolare la Corte ha affermato che laddove “l'Ufficio ritenga, in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio, di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona, tal operazione di imputazione è soggetta - sul piano della ripartizione dell'onere probatorio - agli ordinari principi vigenti in materia tributaria”. E dunque, “laddove l'Amministrazione Finanziaria intenda attribuire all'interposto, effettivo possessore del reddito e quindi effettivo debitore dei tributi, il reddito solo apparentemente conseguito dell'interponente, nella determinazione di tal reddito oggetto dell'imputazione dovrà attenersi al reddito determinato in capo all'interponente, se effettivo. Diversamente, ove intenda anche procedere alla rideterminazione in misura maggiore di tal reddito, sarà onere dell'ufficio dar la prova dell'esistenza -oltre che della situazione di interposizione - anche dei maggiori ricavi; in tal caso, adempiuto adeguatamente detto onere, sorgerà lo speculare e rispettivo onere in capo al contribuente di fornir a sua volta prova della sussistenza di maggiori costi, il cui riconoscimento sarà in tal caso dovuto”. 

# accertamento # interposizione fittizia # costi deducibili

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