21/12/2021

Corte di cassazione, ordinanza n. 35398 del 19 novembre 2021

La Cassazione con l’ordinanza n. 35398 del 19 novembre 2021 ha ribadito, in tema di elusione fiscale, che sono prive di carattere elusivo e non integrano l’abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale delle società allorquando siano giustificate da valide ragioni extra fiscali.  

In particolare, nel caso di specie, la CTR aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate la quale aveva contestato l’operazione di fusione posta in essere dalla Società contribuente in quanto tale operazione, secondo la tesi dell’Agenzia, mirava esclusivamente al risparmio fiscale dei soci della società di persone partecipanti alla fusione, derivante dalla liquidazione delle loro partecipazioni, senza il pagamento degli oneri fiscali sulle plusvalenze latenti, e sarebbe stata dunque un’operazione priva di valide ragioni economiche. 

Senonché secondo la Suprema Corte hanno errato i giudici di appello laddove hanno del tutto omesso di considerare, nel rispetto dell’onere di allegazione e prova a carico di ciascuna parte, gli elementi offerti dai contribuenti, volti a dimostrare come la fusione fosse finalizzata ad una riorganizzazione del gruppo societario, sì da realizzare risparmi di costi di struttura e snellire la gestione amministrativa, risultato che è stato perseguito con successo, in quanto la fusione, oltre a garantire la continuità del ciclo di impresa, ha rimodulato l’assetto organizzativo.  

Ebbene, i Giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio di diritto “in tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l’abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale delle società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d’ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ... volte non già a realizzare un indebito risparmio d’imposta e l’erosione della base imponibile, ma a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale, e ad abbattere i costi complessivi”.  

E’ senz’altro condivisibile tale sentenza non soltanto per il principio di diritto enunciato ma altresì nella parte in cui, i Giudici di legittimità hanno ricordato come nella relazione illustrativa al d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 che ha introdotto l’art. 10-bis, si legga espressamente che “non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dar luogo all’estinzione di una società di procedere a una fusione anziché alla liquidazione. E’ vero che la prima operazione è a carattere neutrale e che la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra preferenza per l’una o per l’altra operazione, sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse. Affinché si configuri un abuso andrà dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito, e cioè l’aggiramento della ratio legis o dei principi dell’ordinamento tributario”.

# operazioni straordinarie # elusione # valide ragioni extrafiscali

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