21/7/2026

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, n. 146 del 16 luglio 2026

Con la risposta ad interpello n. 146 del 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni alla retrocessione, conseguente dalla risoluzione consensuale di un Trust per scioglimento, della nuda proprietà sulle quote sociali di una S.r.l. conferite al Trust stesso.


Nel caso di specie, al momento della sua costituzione, Tizia conferiva ad un Trust di cui ella stessa era beneficiaria la nuda proprietà sulle azioni delle società Alfa S.r.l. e Beta S.p.A. da lei detenute. In un secondo momento, le società Alfa e S.r.l. e Beta S.p.A. venivano fuse per incorporazione, dando vita alla società Beta S.r.l., della quale il Trust deteneva il 36,8% della nuda proprietà del capitale sociale.


Nell’istanza ad interpello si rende nota la volontà di risolvere il Trust prima della sua scadenza, con accordo consensuale; conseguenza di tale operazione sarà lo scioglimento del Trust e la retrocessione a Tizia dei beni segregati in Trust.


La contribuente, con la propria istanza ad interpello, sostiene che l’atto di scioglimento del Trust, cui consegue la retrocessione della nuda proprietà in capo a Tizia, non è imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Difatti, secondo quanto esposto dalla contribuente, all’esito dello scioglimento del Trust non si verificherà in capo a Tizia un gratuito arricchimento, in quanto non vi sarà alcun trasferimento di ricchezza, data la circostanza che Tizia era già stata proprietaria dei beni prima della costituzione del Trust.


Inoltre, secondo l’istante la retrocessione delle quote deve considerarsi un atto "neutro" ed in quanto tale non soggetto al pagamento delle imposte dirette.


Con la risposta ad interpello, l’Agenzia ha essenzialmente accolto la tesi proposta dalla contribuente, ammettendo che l’atto di scioglimento del Trust con conseguente retrocessione delle quote della Beta S.r.l. è privo del presupposto oggettivo richiesto dalle disposizioni tributarie.


L’Agenzia ha, dunque, confermato l’assenza di un trasferimento di ricchezza in favore di un beneficiario, in quanto né la costituzione della nuda proprietà e l'apporto della stessa in Trust né la retrocessione di tale diritto è avvenuta a titolo oneroso, pertanto, all'atto dello scioglimento del Trust non si realizza un evento fiscalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

21/7/2026

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 9 luglio 2026, n. 22968

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