21/7/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 23073 del 12 luglio 2026

Con la sentenza n. 23073/2026, la Suprema Corte ha affrontato il tema della violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, Legge n. 212 del 2000 tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e l’emissione dell’avviso di accertamento, salvo casi di particolare e motivata urgenza.


Nel caso di specie, l’avviso di accertamento notificato alla società contribuente traeva origine da un’indagine penale ed era basato sulle risultanze del PVC della Guardia di Finanza. Mentre il giudice di prime cure, in via preliminare, dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, ritenendo così assorbita ogni altra doglianza, il giudice di appello riteneva non solo rispettato il suddetto termine ma anche legittimo l’atto impugnato in ragione della mancanza di tempestivo atto di controdeduzioni da parte della contribuente.


Mediante ricorso per Cassazione, la contribuente lamenta che i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto del fatto che l’inosservanza del termine dilatorio determinerebbe l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. In particolare, la società lamenta che l’avviso è stato sottoscritto dal funzionario incaricato in data successiva alla notificazione del PVC.


La Suprema Corte, sul punto, rammenta che sono due i principi cardine del diritto comunitario che regolano il diritto fondamentale al contraddittorio endoprocedimentale: il principio di equivalenza, secondo cui le modalità previste per l’applicazione del tributo armonizzato non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghi procedimenti amministrativi per tributi di natura esclusivamente interna, e il principio di effettività, secondo cui la disciplina nazionale non deve rendere in concreto impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e quindi il contribuente dev’essere posto nelle condizioni di esercitare il contraddittorio.


Ebbene, sul piano interno, la giurisprudenza ha già chiarito che il comma 7 dell’art. 12 non effettua una distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati dal momento che, nel caso di accessi, ispezioni e verifiche, è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria di nullità dell'atto impositivo nel caso di violazione del termine dilatorio per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, a far data dalla conclusione delle operazioni di controllo. Dunque, la disciplina nazionale, già a monte, assorbe la "prova di resistenza", nel pieno rispetto della giurisprudenza della CGUE. Così interpretato, il citato comma 7 garantisce sia il rispetto del principio di equivalenza sia quello del principio di effettività.


Dunque, le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che il mancato rispetto del termine dilatorio determina, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, in quanto detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.


Per comprendere il momento a partire dal quale opera il predetto termine, secondo la Corte, occorre guardare alla lettera della norma, che fa riferimento non alla notificazione bensì all’adozione dell’atto da parte dell’Amministrazione, ossia al momento in cui lo stesso viene redatto in forma definitiva e, quindi, datato e sottoscritto dal funzionario che ha il potere di adottarlo.


Pertanto, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di contraddittorio procedimentale, il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, l. 212/00 è violato dalla sottoscrizione dell’atto di imposizione tributaria da parte del funzionario competente anteriore al sessantesimo giorno dal rilascio della copia del p.v.c., perché in quel momento viene esercitato il potere impositivo, ancorché l’atto sia notificato al contribuente successivamente».


#terminedilatorio #contraddittorio #sottoscrizione

21/7/2026

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 9 luglio 2026, n. 22968

È nulla per motivazione apparente la sentenza che, in materia di accertamento sintetico, si limita a richiamare principi giurisprudenziali...
21/7/2026

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, n. 146 del 16 luglio 2026

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 146/2026, ha sancito l’inapplicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni...
21/7/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 23073 del 12 luglio 2026

Con la sentenza n. 23073 del 12 luglio 2026, la Cassazione ha affermato che il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l. 212/2000...
Se desiderate avere maggiori informazioni potete scrivere alla nostra segreteria tramite il form di contatto.
Contattaci