24/2/2025

Corte di Cassazione – ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025

Con l’ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025, la Cassazione si è pronunciata sul tema della deducibilità ex art. 54 del TUIR dei rimborsi pagati dall’associazione professionale ai singoli professionisti per l’utilizzo dell’auto personale.

Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente, lo Studio legale associato Alfa, ha dedotto la violazione dell’art. 164 del TUIR, in quanto la disposizione in parola, che prevede la deducibilità ridotta nella misura forfettaria del 40% dei costi di trasporto, troverebbe applicazione con riguardo ai costi direttamente sostenuti dall’associazione in caso di utilizzo di veicoli propri, e non nell'ipotesi di rimborso di costi sostenuti invece dai singoli associati che si siano avvalsi di mezzi propri. Nella specie, si trattava di rimborso di spese relative all'espletamento di specifici incarichi professionali, appunto sostenute utilizzando mezzi non dell'associazione.

La Cassazione ha, infatti, affermato che la spesa sostenuta da uno studio associato per i rimborsi chilometrici pagati ai singoli professionisti per l'uso dell'auto personale è interamente deducibile ai sensi dell'art. 54 del TUIR, ma solo a condizione che ricorra il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione.

L’art. 164 del TUIR sulla deducibilità parziale costituisce, infatti, norma speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 54 del TUIR in quanto introdotta al fine di tener conto dell’uso anche promiscuo del mezzo di trasporto utilizzato dal professionista in via strumentale all’esercizio della professione; per tale ragione, la norma non richiede un’indagine sulla finalità del singolo trasporto.

La Suprema Corte ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “Ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all'attività dell'associazione professionale. Dovrà dunque il giudice del merito verificare la documentazione offerta in relazione alla riconducibilità delle somme dedotte esclusivamente ed inequivocabilmente all’attività professionale, oltre che ovviamente alla deducibilità delle singole voci di spesa.

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