- Corte cassazione sentenza n. 6467/2021
- Residenza fiscale
- Sede effettiva
- Sede amministrativa
- Contenzioso tributario
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6476 del 9 marzo 2021 ha confermato che una società si considera fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR se il luogo dal quale partono gli impulsi gestionali e le direttive amministrative si trova nel territorio italiano, a prescindere da dove sia localizzata la sede legale. In particolare, secondo la Cassazione vi è una coincidenza tra la nozione di sede amministrativa e quella di sede effettiva, vale a dire il luogo in cui si concentrano le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee. Con la conseguenza che, laddove sia accertata la presenza della sede amministrativa in Italia secondo questi criteri, la società si considera esterovestita. La Suprema Corte non ha tuttavia valutato se il criterio fondato sulla prevalenza della sede amministrativa rispetto a quella legale nella valutazione dell’esterovestizione costituisca tuttavia una limitazione alla libertà di stabilimento e se, dunque, sia invocabile solo in caso di abusi quale la natura artificiosa della società estera ovvero di tale sede, come invece richiesto dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas).