21/12/2021

Corte di Cassazione ordinanza n. 6467 del 2021

- Corte cassazione sentenza n. 6467/2021

- Residenza fiscale

- Sede effettiva

- Sede amministrativa

- Contenzioso tributario

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6476 del 9 marzo 2021 ha confermato che una società si considera fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR se il luogo dal quale partono gli impulsi gestionali e le direttive amministrative si trova nel territorio italiano, a prescindere da dove sia localizzata la sede legale. In particolare, secondo la Cassazione vi è una coincidenza tra la nozione di sede amministrativa e quella di sede effettiva, vale a dire il luogo in cui si concentrano le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee. Con la conseguenza che, laddove sia accertata la presenza della sede amministrativa in Italia secondo questi criteri, la società si considera esterovestita.  La Suprema Corte non ha tuttavia valutato se il criterio fondato sulla prevalenza della sede amministrativa rispetto a quella legale nella valutazione dell’esterovestizione costituisca tuttavia una limitazione alla libertà di stabilimento e se, dunque, sia invocabile solo in caso di abusi quale la natura artificiosa della società estera ovvero di tale sede, come invece richiesto dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas).

31/3/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4781 del 3 marzo 2026

Con l’ordinanza n. 4781/2026, la Suprema Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare...
31/3/2026

Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena, n. 107 del 18 marzo 2026

Con la sentenza n. 107/2/26 del 18 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato la nota di presa a carico per il pagamento di ritenute IRPEF...
31/3/2026

CEDU, Edilsud 2014 S.r.l.s. e Ferreri contro Italia

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU estendendo i principi espressi nel caso Italgomme
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