15/4/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 7226 del 25 marzo 2026

Con la pronuncia n. 7226 del 25 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’impugnabilità dell’avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del D.P.R. n. 600/73.

Nel caso di specie il contribuente aveva impugnato dinanzi alla CTP la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73. Sia in primo che in secondo grado il ricorso veniva rigettato sull’assunto della decadenza per omessa impugnazione dell’avviso bonario.

Il contribuente, mediante ricorso per Cassazione, impugna la sentenza di secondo grado nella parte in cui la CTR ha erroneamente ritenuto preclusa la possibilità di impugnare la cartella di pagamento per vizi dell’atto presupposto per mancata impugnazione del precedente avviso di conclusione del procedimento di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73.

La Suprema Corte accoglie il ricorso affermando che l’unico atto che il contribuente aveva l’onere di impugnare ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 era appunto la cartella emessa a seguito di controllo formale, in quanto la stessa, in tali casi, funge anche da atto impositivo e non meramente riscossivo. Ed infatti, ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73, gli Uffici possono verificare la conformità dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente, relativamente alla spettanza di deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute. Il controllo è di tipo formale/cartolare ma operato sulla base di criteri selettivi fissati dal MEF. Sul piano procedimentale l’esito del controllo che dia luogo ad una maggiore imposta dovuta viene direttamente iscritto a ruolo e non formalizzato mediante notifica di un avviso di accertamento, che è invece sostituito direttamente dalla notifica della cartella. Per contemperare il possibile vulnus al diritto di difesa del contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 l’esito del controllo cartolare della dichiarazione va previamente comunicato con la c.d. comunicazione di irregolarità, che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è senz’altro direttamente impugnabile.

La Corte ha infatti già statuito che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della PA, ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa. Tuttavia, al fine di evitare che una ragione di tutela del contribuente si tramuti in un onere non facilmente riconoscibile, la Corte ha precisato che l’impugnazione di atti non espressamente indicati dal predetto art. 19 è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela e non un onere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non si cristallizza e non risulta preclusa la successiva impugnazione di uno degli atti tipici indicati dalla medesima disposizione normativa.

Per tali ragioni, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto motivo di decadenza la mancata impugnazione di un atto meramente prodromico.

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