17/4/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8031 del 1 aprile 2026

Con la pronuncia n. 8031 del 1° aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell’inutilizzabilità delle prove acquisite durante gli accessi nei locali promiscui in assenza di autorizzazione del PM. Il caso ha origine da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza presso l’abitazione privata del contribuente nel corso della quale i verificatori avevano ispezionato tutta l’abitazione, non solo visionando i file contenuti nei personal computer e nelle pen drive e acquisendo documenti su potenziali clienti ma anche controllando i rapporti finanziari della coniuge del contribuente e della società di cui il contribuente era stato amministratore. L’accesso era stato effettuato sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 52, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, disposizione applicabile agli accessi ad abitazioni adibite promiscuamente anche all’esercizio di arti e professioni.


Il contribuente, mediante ricorso per Cassazione, ha censurato la sentenza di secondo grado rilevando che l’accesso dei verificatori all’interno di locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata avrebbe dovuto imporre l’applicazione del più garantistico regime dell’art. 52, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, che prevede che l’accesso possa essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme e allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni, con la conseguenza che la documentazione acquisita nel caso di specie avrebbe dovuto essere ritenuta inutilizzabile. Ulteriormente, il ricorrente ha contestato che, a fronte di un accesso avvenuto all’interno di locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata, il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che la mancata opposizione all’accesso da parte del contribuente, fatta inserire nel verbale delle operazioni, avesse spiegato efficacia sanante con riferimento alla mancanza o all’invalidità dell’autorizzazione rilasciata dal PM.


La Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso promossi dal contribuente. Innanzitutto, la Cassazione ha rilevato che i giudici di secondo grado non hanno effettuato un’idonea ricognizione della destinazione dei locali oggetto di accesso, essendosi limitati ad affermare apoditticamente che la mole di documentazione rinvenuta era tale da conferire la qualità di promiscuità ai locali. In particolare, la Suprema Corte ha riscontrato che la sentenza di appello sarebbe corredata da una motivazione perplessa, in quanto i giudici di secondo grado, prescindendo dall’accertamento della destinazione dei locali, si sarebbero limitati ad affermare quand’anche l’autorizzazione all’accesso fosse illegittima, comunque tale illegittimità sarebbe stata "scriminata" dalla mancata opposizione a verbale da parte del contribuente e non avrebbe pregiudicato, in ogni caso, l’utilizzabilità dei documenti acquisiti.


La Cassazione ha inoltre rilevato che già prima dell’introduzione dell’art. 7-quinquies nella L. n. 212/2000, il quale stabilisce l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti in violazione di legge, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che, in caso di accesso presso locali promiscui effettuato in assenza di autorizzazione ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, gli elementi di prova acquisiti sono inutilizzabili in virtù del principio di inviolabilità del domicilio ai sensi dell’art. 14 Cost., senza che assumano rilevanza il consenso all’accesso e la spontanea consegna della documentazione da parte del contribuente. Inoltre, in materia tributaria, le irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento non comportano, di per sé ed in assenza di specifica previsione normativa, la loro inutilizzabilità, salva solo l’ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità del domicilio.


Pertanto, il giudice di appello ha errato laddove ha affermato che la mancata opposizione del contribuente formalizzata nel verbale delle operazioni di accesso sia idonea a sanare l’illegittimità del provvedimento autorizzativo, ritenendo conseguentemente utilizzabili gli elementi di prova acquisiti in occasione di un accesso non legittimamente autorizzato.


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