22/4/2026

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7694 del 30 marzo 2026

Con la sentenza n. 7694 del 30 marzo 2026 la Cassazione affrontando, ancora una volta, il tema dell’esterovestizione ha affermato che per disconoscere la residenza estera di una società non è sufficiente valorizzare, in modo isolato, il vantaggio fiscale derivante dalla localizzazione estera o l’esistenza di legami gestionali con l’Italia ma è invece necessario dimostrare che la società estera sia una struttura meramente artificiosa, priva di effettività economica, e che la sua sede effettiva di amministrazione sia, in realtà, nel territorio dello Stato.


La vicenda riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno 2011 notificato a una società italiana sul presupposto che la società portoghese committente dei servizi fosse solo formalmente residente in Portogallo ma, in realtà, esterovestita in Italia. Da tale ricostruzione l’Agenzia faceva discendere la territorialità italiana delle prestazioni di servizi rese. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva però accolto l’appello della contribuente, escludendo l’esterovestizione della società portoghese e contro questa decisione l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.


La Cassazione respinge il ricorso e, nel farlo, ricostruisce in modo molto rigoroso i criteri rilevanti. In primis, chiarisce che la nozione di esterovestizione implica la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, normalmente in un Paese a fiscalità più favorevole, allo scopo di sottrarsi al regime interno. Tuttavia, in coerenza con la giurisprudenza unionale, la sola convenienza fiscale non basta: la libertà di stabilimento consente infatti al contribuente di scegliere l’ordinamento più favorevole, salvo che ci si trovi in presenza di una costruzione di puro artificio, priva di effettività economica. La verifica, quindi, non deve concentrarsi in astratto sulla convenienza del modello scelto, ma sulla sua genuinità economica.
Muovendo da questa premessa, la Corte ribadisce che, sul piano interno, la "sede dell’amministrazione" di cui all’art. 73, comma 3, TUIR coincide con la sede effettiva, cioè con il luogo in cui si svolgono concretamente le attività di direzione e amministrazione dell’ente, si adottano le decisioni essenziali e si accentra l’operatività degli organi societari. Questa verifica, però, non può esaurirsi nel luogo da cui provengono gli impulsi gestionali o le direttive della controllante o dei soci italiani. Quando la società estera è controllata da soggetti italiani, per affermare l’esterovestizione occorre qualcosa di più: bisogna concretamente dimostrare che la controllata estera non sia un’entità reale, ma una struttura non effettiva, ridotta a mero schermo, e che la capogruppo o i soggetti italiani si siano sostituiti ad essa fino ad assumerne, di fatto, il ruolo di veri amministratori indiretti.


È proprio per tale ragione che, secondo la Cassazione, l’impostazione dell’Agenzia si rivela carente. Il ricorso si concentra soprattutto sulla figura dei soggetti italiani, sui contratti di servizi tra la società portoghese e le società italiane e, più in generale, sul tentativo di dimostrare che gli impulsi gestionali partissero dall’Italia. Ma questo approccio viene ritenuto "atomistico", perché non si confronta davvero con il dato decisivo e cioè l’effettiva esistenza, in Portogallo, di una struttura reale e operativa. La sentenza di merito, al contrario, aveva accertato in modo puntuale che la società portoghese disponeva di una sede a Funchal, utilizzava due rimorchiatori di bandiera portoghese, impiegava 52 dipendenti non italiani, svolgeva in Portogallo le riunioni del consiglio di amministrazione e le assemblee dei soci, e lì svolgeva la propria attività economica, producendo reddito e assolvendo le relative imposte. Si tratta, per la Cassazione, di elementi sostanziali pienamente idonei a dimostrare la reale operatività della società estera.


La Corte afferma inoltre un principio di particolare rilievo sistematico: anche a voler ipotizzare che alcuni soggetti italiani avessero svolto un ruolo gestorio di fatto, questo non sarebbe comunque sufficiente, di per sé, a provare l’esterovestizione, in mancanza della dimostrazione che la società estera fosse una struttura artificiale e non effettiva. Né può fondarsi una presunzione generale di abuso sulla mera circostanza che una società avente sede in uno Stato membro svolga una parte rilevante della propria attività in un altro Stato membro. Un simile automatismo sarebbe incompatibile con la libertà di stabilimento e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Rigettata la tesi dell’esterovestizione, cade anche il presupposto su cui l’Agenzia aveva fondato la pretesa IVA: per il 2011, applicandosi il criterio del luogo del committente di cui all’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, i servizi resi non risultano territorialmente rilevanti in Italia.


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22/4/2026

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