Con la sentenza n. 4376/2026 la Suprema Corte ha precisato le condizioni per le quali il riassetto delle partecipazioni familiari debba essere qualificato come patto di famiglia e, quindi, assoggettato alla disciplina speciale prevista dagli artt. 768-bis ss. c.c. In sostanza, non si può escludere la natura di patto di famiglia solo perché i discendenti destinatari del riassetto erano già soci delle società coinvolte ma occorre invece verificare la funzione economico-giuridica dell’operazione nel suo complesso.
La vicenda nasce da un progetto di riorganizzazione del patrimonio imprenditoriale familiare relativo a due società, una operativa e una immobiliare, entrambe riconducibili al medesimo nucleo familiare. Genitori e figli, già soci delle società, avevano stipulato un accordo poi modificato da successive pattuizioni, volto a redistribuire in modo programmato le partecipazioni: a uno dei figli sarebbe stata attribuita la società operativa, destinata alla prosecuzione dell’attività d’impresa, mentre agli altri sarebbe spettata la società immobiliare. L’assetto era completato da conguagli economici e da ulteriori utilità in favore dei genitori, tra cui una rendita vitalizia e un diritto di abitazione. A seguito del deteriorarsi dei rapporti familiari, i fratelli assegnatari della società immobiliare agirono in giudizio contro il fratello assegnatario della società operativa per ottenerne l’adempimento e il risarcimento dei danni; quest’ultimo eccepì però la nullità dell’accordo per difetto della forma dell’atto pubblico, sostenendo che il complesso negoziale integrasse un patto di famiglia.
Il Tribunale accolse questa impostazione, ritenendo che l’operazione, considerata nella sua globalità, fosse diretta a realizzare un trasferimento programmato delle partecipazioni sociali in vista del passaggio generazionale e, quindi, dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico. La Corte d’Appello, invece, escluse la riconducibilità dell’accordo allo schema del patto di famiglia, valorizzando soprattutto due profili: il fatto che i figli fossero già soci delle società interessate e l’assenza, a suo dire, di un trasferimento di azienda o di partecipazioni di controllo proveniente da un unico disponente.
La Suprema Corte ricostruisce anzitutto la funzione dell’istituto. Il patto di famiglia è il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda oppure le proprie partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la necessaria partecipazione del coniuge e di tutti coloro che, se in quel momento si aprisse la successione, sarebbero legittimari. L’operazione è strutturalmente corredata da un meccanismo compensativo a favore dei legittimari non assegnatari, salva loro rinuncia, ed è soggetta alla forma dell’atto pubblico a pena di nullità. La Corte sottolinea che la ratio dell’istituto è favorire la continuità dell’impresa e prevenire la frammentazione del controllo societario al momento della successione.
Su questa base, la Cassazione ha affermato che la Corte d’Appello ha errato nel valorizzare dati meramente formali. La circostanza che i discendenti fossero già titolari di partecipazioni sociali non impedisce, di per sé, di configurare un patto di famiglia. Ciò che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare è se il programma negoziale fosse in realtà diretto a realizzare un riassetto stabile e definitivo della proprietà societaria in funzione della prosecuzione dell’impresa da parte della generazione successiva, producendo effetti sostanzialmente analoghi a quelli della futura successione. In altri termini, la pregressa qualità di soci dei figli non è elemento ostativo, perché non incide sulla funzione dell’accordo quando questo sia comunque volto ad anticipare il trasferimento di una porzione del patrimonio imprenditoriale del disponente.
La sentenza insiste poi su un ulteriore aspetto decisivo: per qualificare il negozio occorre guardare al complesso assetto pattizio e non ai singoli segmenti isolatamente considerati. Se il disegno complessivo è quello di assegnare a uno dei discendenti la società operativa, assicurando agli altri posizioni compensative e, insieme, tutelando i genitori con attribuzioni patrimoniali coerenti con il passaggio generazionale, l’operazione può ben rientrare nello schema del patto di famiglia anche se avviene attraverso una pluralità di atti coordinati. Proprio per questo la Corte richiama l’indefettibile partecipazione al patto di tutti i potenziali legittimari e la necessità delle attribuzioni compensative ai non assegnatari, salvo espressa rinuncia.
La Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza d’appello e ha disposto il rinvio al giudice di merito affinché verifichi se, alla luce della funzione concreta del programma negoziale, il complesso accordo dovesse essere qualificato come patto di famiglia. Se così fosse, la mancanza dell’atto pubblico renderebbe l’operazione nulla.
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