27/4/2026

Corte di Cassazione, ordinanza n. 9133 dell’11 aprile 2026

Con la pronuncia n. 9133 dell’11 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’obbligo di pagamento della TARI in caso di locazione di immobile nell’ipotesi in cui il proprietario abbia già pagato il tributo. Nel caso di specie, il proprietario dell’immobile concesso in locazione, con riferimento alle annualità contestate nell’avviso di accertamento, aveva assolto sia gli obblighi relativi alla dichiarazione sia quelli relativi al versamento del tributo. Secondo il conduttore ricorrente, infatti, stante l’adempimento da parte del proprietario dell’appartamento, lo stesso avrebbe dovuto essere esonerato dal pagamento del tributo.

La Suprema Corte, nell’esaminare la vicenda, distingue la questione relativa agli obblighi dichiarativi da quella relativa al versamento del tributo. Infatti, con riferimento all’adempimento dell’obbligo dichiarativo, il regolamento comunale dispone, in linea con l’art. 1 comma 642 della Legge n. 147/2013, che soggetto passivo della TARI è "chiunque... detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" e, pertanto, in tale veste, il detentore risulta obbligato a dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Dunque, il detentore dell’immobile non può mai essere esonerato dall’obbligo dichiarativo, che, in quanto prestazione di facere, grava personalmente a suo carico e la cui inosservanza è specificamente punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.


Sul punto, dunque, i giudici di secondo grado hanno fatto corretta applicazione della Legge n. 147/2013 laddove prevede, all’art. 1 comma 643, che nel solo caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare gli obblighi rimangono in capo al proprietario ovvero al possessore. Nel caso di specie non sussisteva alcuna detenzione temporanea, per cui il contribuente risultava obbligato in via esclusiva alla denuncia di occupazione dell’immobile.


Quanto agli obblighi di versamento del tributo, la Corte afferma che, anche per le obbligazioni tributarie, non avendo le stesse natura strettamente personale, è possibile l’adempimento di un terzo in luogo del debitore, ai sensi dell’art. 1180 c.c., con efficacia solutoria nei confronti del creditore. In ragione di ciò, dopo il pagamento ricevuto dal terzo l’ente impositore non può pretendere l’ulteriore riscossione del tributo nei confronti del contribuente, ingenerandosi, altrimenti, una palese duplicazione di imposta.


Nel caso di specie, quindi, il pagamento del tributo per gli anni di riferimento da parte del locatore ha avuto, senz’altro, efficacia liberatoria per il conduttore nei confronti dell’ente impositore.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso cassando con rinvio e affermando il seguente principio di diritto: "In tema di TARI, ove il proprietario abbia adempiuto ai versamenti annuali anche dopo la concessione in locazione dell'immobile, il conduttore che abbia omesso di presentare la dichiarazione di inizio della detenzione, pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per tale inosservanza, non può essere obbligato all'ulteriore pagamento del tributo, a causa della palese duplicazione di imposta, salva la necessità di verificare (in sede amministrativa o giudiziaria) la corrispondenza (totale o parziale) dell'importo versato con il debito commisurato alla situazione soggettiva del conduttore (non necessariamente coincidente con quella del locatore)"

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12/5/2026

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