9/7/2026

Corte di Cassazione, Ordinanze 13 giugno 2026, nn. 19706 e 19709

Con le ordinanze nn. 19706 e 19709, depositate il 13 giugno 2026, la Corte di Cassazione torna sul rapporto tra cessione totalitaria di partecipazioni, cessione d’azienda e imposta di registro. Le due pronunce muovono da vicende differenti, ma convergono su un principio comune: l’equivalenza economica tra l’acquisto dell’intero capitale di una società e l’acquisto diretto della sua azienda non consente di sovrapporre operazioni che, sul piano giuridico, presentano oggetto, disciplina ed effetti radicalmente diversi.


Nell’ordinanza n. 19706, tre soci avevano ceduto a un unico acquirente l’intero capitale sociale di una società per azioni, assoggettando l’atto all’imposta di registro in misura fissa. L’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia riqualificato il negozio come cessione d’azienda, applicando l’imposta proporzionale sul valore del complesso aziendale. Tale impostazione era stata condivisa dai giudici di merito, secondo i quali la cessione del 100 per cento delle azioni avrebbe trasferito all’acquirente, nella sostanza, il potere di godimento e disposizione dell’intera azienda.


La Cassazione censura questa ricostruzione, richiamando il testo dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 e dalla successiva norma di interpretazione autentica. Ai fini dell’imposta di registro, la qualificazione deve essere condotta sulla base della natura intrinseca e degli effetti giuridici dell’atto sottoposto a registrazione, considerato in modo autosufficiente, senza ricorrere a elementi extratestuali, atti collegati o finalità economiche perseguite dalle parti.


La prevalenza della sostanza sulla forma, ancora desumibile dall’art. 20 TUR, non autorizza infatti a ricercare la cosiddetta causa reale dell’operazione in termini economici. La sostanza rilevante ai fini del tributo è quella giuridica: occorre stabilire quali diritti e quali situazioni soggettive l’atto abbia effettivamente trasferito, non quale risultato economico complessivo sia stato ottenuto.


Sotto questo profilo, la cessione totalitaria delle partecipazioni rimane distinta dalla cessione d’azienda. Nel primo caso, l’acquirente consegue lo status di socio e la titolarità delle partecipazioni; nel secondo, viene trasferito un complesso organizzato di beni destinato all’esercizio dell’impresa. La diversità non è soltanto formale, ma si riflette sulla disciplina applicabile: la cessione d’azienda comporta specifici effetti in materia di successione nei contratti, responsabilità per i debiti aziendali, rapporti di lavoro e divieto di concorrenza, che non discendono dall’acquisto delle partecipazioni.


Pertanto, anche quando la partecipazione ceduta rappresenti il 100 per cento del capitale, l’atto non trasferisce direttamente l’azienda della società, la quale continua a esserne proprietaria e conserva la propria autonoma soggettività giuridica. La Corte conferma così l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa rilevando come tale trattamento sia coerente anche con i vincoli unionali in materia di circolazione dei capitali e imposizione indiretta sulle partecipazioni societarie.


L’ordinanza n. 19709 affronta invece una sequenza negoziale più articolata. Una società aveva conferito un ramo d’azienda in una società di nuova costituzione, interamente partecipata, e aveva successivamente ceduto a un terzo il 100 per cento delle quote della conferitaria. L’Agenzia aveva contestato l’abuso del diritto, ritenendo che il conferimento seguito dalla cessione delle partecipazioni fosse stato utilizzato per realizzare indirettamente una cessione d’azienda, evitando l’imposta di registro proporzionale.


I giudici di merito avevano annullato l’atto impositivo, valorizzando la presenza di ragioni extrafiscali di carattere organizzativo e gestionale. In particolare, lo scorporo consentiva di separare il ramo d’azienda dal restante patrimonio della conferente e di attribuirgli una distinta configurazione giuridica. Era stata inoltre considerata la diversa distribuzione dei rischi tra l’acquisto diretto dell’azienda e l’acquisto delle partecipazioni della società che la detiene: nel primo caso, l’acquirente può subentrare nelle posizioni connesse al complesso aziendale; nel secondo, il rischio dell’investimento rimane, in linea generale, circoscritto al valore della partecipazione acquisita.


La Cassazione conferma la decisione. Spetta, in particolare, all’Amministrazione provare l’esistenza di un vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica e il carattere essenziale del risparmio d’imposta perseguito attraverso l’utilizzo distorto degli strumenti giuridici. Il contribuente può, a sua volta, dimostrare la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di carattere organizzativo o gestionale. La mera successione temporale tra il conferimento e la vendita delle quote, pur se ravvicinata, non è dunque sufficiente a integrare una fattispecie abusiva.


Nel caso esaminato, le ragioni connesse alla separazione del ramo d’azienda, alla sua distinta organizzazione societaria e alla diversa allocazione dei rischi erano state concretamente accertate dai giudici di merito e considerate non marginali. La sequenza negoziale non poteva quindi essere disconosciuta per il solo fatto di aver determinato un carico fiscale inferiore rispetto alla cessione diretta dell’azienda. L’art. 10-bis, comma 4, dello Statuto del contribuente riconosce, del resto, la libertà del contribuente di scegliere tra operazioni e regimi alternativi comportanti un diverso trattamento fiscale, purché tale scelta non si traduca nell’impiego artificioso di strumenti privi di sostanza economica.


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