27/4/2026

Corte di Cassazione penale, sentenza n. 12802 dell’8 aprile 2026

Con la pronuncia n. 12802 dell’8 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della valutazione, in termini di prevalenza, del pagamento del debito tributario, in corso di estinzione mediante rateizzazione, ai fini della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Nel caso di specie, l’imputato, giudicato colpevole del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000, ricorre per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 131-bis c.p. per aver la Corte d’appello negato la causa di esclusione della punibilità in ragione soltanto dell’entità della somma evasa e della gravità del fatto, senza dunque considerare, in particolare, la condotta successiva al reato in quanto era in corso la rateizzazione del debito tributario.

Ed infatti, l’art. 13 co. 3-ter del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024, precedentemente alla sentenza impugnata, individua, tra gli elementi da valutare per l’eventuale applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., proprio l’adempimento integrale o mediante rateizzazione degli obblighi tributari, anche se successivo al reato.

La Suprema Corte ricorda che la ratio dell’introduzione della norma è stata proprio quella di attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha pertanto stabilito che gli autori dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 possano beneficiare della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non solo in ragione degli ordinari criteri indicati nell’art. 131-bis c.p. (tra i quali, per quel che qui rileva, la condotta susseguente al reato), ma anche di ulteriori indici (quale, appunto, l’estinzione del debito tributario mediante rateizzazione), peraltro da valutare "in modo prevalente", ossia assegnando loro una più specifica portata dimostrativa, proprio in ragione della natura degli illeciti interessati e del bene giuridico tutelato dalle relative disposizioni.


Da ciò deriva che, in presenza di una progressiva estinzione del debito tributario mediante rateizzazione il giudice può valutare in termini di prevalenza la differenza tra l’entità del debito tributario iniziale e quella dei pagamenti effettuati, con la conseguenza che, qualora i pagamenti effettuati coprano una percentuale assai elevata del debito tributario, il comportamento dell’imputato successivo alla commissione del reato può essere ritenuto indice particolarmente pregnante della speciale tenuità del fatto.


Per tali motivazioni, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per aver negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione soltanto del valore del bene, ossia l’evasione di una somma estremamente elevata, e dunque della complessiva gravità dell’azione.


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