Con la pronuncia n. 10381 del 20 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della successione della legittimazione processuale attiva e passiva dalla società ai soci decorsi i 5 anni dalla richiesta della cancellazione dal Registro delle Imprese.
Il contenzioso ha origine dalla cartella di pagamento emessa nei confronti della società, cancellata dal Registro delle Imprese, e notificata al liquidatore nonché ultimo legale rappresentante della società.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione propone ricorso per Cassazione affermando che la CTR non aveva considerato che la cartella di pagamento riguardava esclusivamente la posizione fiscale della società ed era stata notificata al liquidatore non personalmente, a titolo di responsabilità solidale, ma nella sua qualità di liquidatore nonché ultimo legale rappresentante della società, entro il quinquennio dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese.
Ebbene, l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese". Pertanto, al fine di verificare la corretta instaurazione del giudizio di legittimità, la Corte rileva che occorre preliminarmente stabilire quali siano gli effetti della citata disposizione sulla legittimazione del liquidatore della società cancellata dal Registro delle Imprese una volta spirato il termine di 5 anni.
Anzitutto, la Suprema Corte ricorda il più volte affermato principio secondo cui la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, a partire dal momento in cui si verifica la sua estinzione, priva la stessa della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, con l’art. 28 summenzionato, gli effetti dell’estinzione della società vengono differiti di 5 anni, ma tale differimento opera soltanto a favore dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi o contributi, ed è diretto a garantire, per il periodo previsto, l’efficacia dell’attività sostanziale e processuale di tali enti.
Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che la predetta disposizione instaura una fictio iuris di mantenimento in vita della società, seppure ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anche contenziosa e, quindi, deroga al principio per cui la società cancellata dal Registro delle Imprese non può agire né essere convenuta in giudizio. Per effetto della citata disposizione, dunque, la società cessata mantiene – anche se solo temporaneamente per il quinquennio previsto – una capacità e soggettività anche processuali.
Ebbene, il successivo venire meno della fictio iuris per decorrenza del termine quinquennale comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Alla luce di tali principi, la Cassazione afferma che, poiché nel caso in esame il quinquennio era già spirato alla data della notifica del ricorso per Cassazione e, quindi, la fictio iuris della permanenza in vita della società era ormai venuta meno, detta notifica non era idonea ad instaurare il giudizio di legittimità. Infatti, non risulta applicabile il principio di ultrattività del mandato ad litem, che legittima il procuratore costituito della parte estinta a ricevere validamente la notifica della sentenza o della impugnazione, stante la temporanea artificiosità della permanenza in vita della società che non esiste più ad ogni altro effetto.
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