Con la sentenza n. 16104 dello scorso 19 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha correttamente affermato che la sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non preclude al contribuente la facoltà di richiedere un rimborso di imposte indebitamente versate, diverse da quelle corrisposte in esecuzione dell’atto di adesione, relative alla stessa annualità oggetto dello stesso.
In particolare, la Suprema Corte si è espressa sull’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi a seguito delle istanze di rimborso presentato dal contribuente avente ad oggetto imposte versate per annualità in cui tale contribuente aveva proceduto ad accertamento con adesione. Ebbene, decidendo sul punto, gli ermellini, ribaltando le decisioni dei primi due gradi di giudizio, sfavorevoli al contribuente, hanno ritenuto non applicabile al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’accertamento definito con adesione preclude ogni forma di impugnazione e pertanto che “si devono ritenere improponibili anche le istanze di rimborso, che costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione il quale, invece, in conformità alla "ratio" dell'istituto, si deve ritenere intangibile (Cass. n. 20732/10; n. 29587/11; n. 5744/18; n. 13129/18; n. 26109/20)”.
Sennonché, come correttamente evidenziato dai giudici di legittimità tale orientamento “si riferisce” alle istanze di rimborso “concernenti le somme versate in esecuzione dell’accertamento con adesione”, mentre non risulta pertinente, laddove, come è nel caso oggetto del giudizio, “il rimborso abbia ad oggetto l’Iva a credito” mentre “l’accertamento con adesione si riferiva all’Iva a debito”, atteso che, anche in conformità con la giurisprudenza della CGUE (cfr. causa C-446/18) “l’irretrattabilità dell’accertamento dell’Iva a debito non implica … quella dell’Iva a credito”.
Il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui l’irretrattabilità dell’atto di adesione deve trovare applicazione solo per ciò che riguarda le istanze di rimborso concernenti le somme versate in esecuzione dell'accertamento con adesione, appare condivisibile e meriterebbe di trovare un’applicazione più estensiva, non limitata all’Iva.
Del resto, una simile conclusione appare senza dubbio ragionevole se solo si considera che, nonostante la stipula di un atto di adesione, il comma 4 dell’art. 2 del d.lgs. 218/1997 fa salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di procedere con ulteriori azioni accertative. Allo stesso modo, dovrebbe quindi essere fatta salva la facoltà del contribuente di richiedere a rimborso imposte indebitamente versate, diverse da quelle corrisposte in esecuzione dell’accordo di adesione.
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