Con la pronuncia n. 16281 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali previsti per gli enti non commerciali residenti, l’equiparabilità di un ente estero deve essere valutata sulla base delle finalità in concreto perseguite. Ne consegue che un charitable trust britannico non può essere assoggettato a un trattamento fiscale più gravoso sui dividendi di fonte italiana per il solo fatto di essere costituito in un ordinamento straniero; una diversa conclusione sarebbe lesiva dei principi unionali di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali.
La controversia trae origine dall’istanza di rimborso presentata da una fondazione benefica di diritto britannico qualificata come charitable trust, che aveva percepito, negli anni dal 2006 al 2011, dividendi derivanti da partecipazioni detenute in società italiane. Tali proventi erano stati assoggettati a una ritenuta significativamente superiore rispetto a quella gravante, nel medesimo periodo, sugli enti non commerciali residenti in Italia, i quali beneficiavano dell’esclusione dal reddito imponibile del 95% degli utili percepiti, con conseguente abbassamento della relativa aliquota effettiva all'1,65%.
A fronte del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, il Trust adiva il giudice tributario sostenendo che il differente trattamento fiscale integrasse una violazione dei principi eurounitari di libera circolazione dei capitali e di non discriminazione. Sia il giudice di primo grado sia quello d’appello rigettavano tuttavia le doglianze del contribuente, ritenendo che il charitable trust non fosse comparabile né a una fondazione italiana né a un ente non commerciale residente.
Investita della questione, la Suprema Corte ha preliminarmente richiamato i principi fondamentali dell’ordinamento unionale in materia di libera circolazione dei capitali, sanciti dagli artt. 63 e 65 del TFUE, evidenziando come uno Stato membro non possa riservare a soggetti o enti stabiliti in altri Stati dell’Unione un trattamento fiscale deteriore rispetto a quello riconosciuto a soggetti residenti che si trovino in una situazione sostanzialmente analoga.
Secondo la Corte, il giudice d’appello ha innanzitutto errato nel qualificare il Trust quale soggetto operante con finalità lucrative analoghe a quelle di una società commerciale. La mera detenzione di partecipazioni societarie e la percezione di dividendi non implicano, infatti, lo svolgimento di attività commerciale da parte dell’ente partecipante, né consentono di attribuirgli finalità speculative incompatibili con la natura benefica risultante dalla documentazione prodotta.
La Cassazione censura, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilevanza al regime fiscale vigente nel Regno Unito. Ad avviso dei giudici di legittimità, il trattamento tributario riservato al contribuente nello Stato di residenza costituisce un elemento del tutto irrilevante. Il principio di non discriminazione impone infatti di confrontare esclusivamente il trattamento applicato dall’ordinamento italiano a soggetti residenti e non residenti che perseguano finalità analoghe.
Sulla base di ciò, la Corte afferma che la valutazione di equiparabilità tra enti appartenenti a ordinamenti differenti non può essere fondata sulla coincidenza delle forme giuridiche, delle regole organizzative o dei sistemi di controllo cui gli enti sono assoggettati nei rispettivi ordinamenti nazionali. Diversamente opinando, sarebbe di fatto impossibile individuare situazioni comparabili tra soggetti appartenenti a diversi Stati membri, vanificando la portata applicativa delle libertà fondamentali garantite dal diritto unionale.
Secondo la Suprema Corte, l’equiparabilità deve essere verificata avendo riguardo alla funzione concretamente perseguita dall’ente e agli scopi statutari che ne caratterizzano l’attività. Sotto tale profilo, un charitable trust destinato al perseguimento di finalità benefiche e di interesse pubblico risulta pienamente assimilabile a una fondazione di diritto italiano.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e rinviando la controversia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi enunciati.
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