9/7/2026

Corte di Cassazione, sentenza n. 21253 del 22 giugno 2026

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21253 del 22 giugno 2026, ha stabilito che la cartella ipotecaria al portatore regolata dal codice civile svizzero, ove non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera comunitaria europea, non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 3 del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195 recante le "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018", in quanto: i) non rientra nelle previsioni sanzionatorie previste dalla predetta norma; ii) non rientra tra i titoli di credito equiparati al denaro contante dall'art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 del D.lgs. n. 195/2008.


Nel caso di specie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze emetteva un decreto sanzionatorio ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195 nei confronti di Tizio, il quale aveva omesso di dichiarare all'Agenzia delle dogane l'importazione di una cartella ipotecaria al portatore rilasciata dall'ufficio dei registri di Lugano.


Avverso il decreto sanzionatorio, Tizio si opponeva prontamente. Il Tribunale di primo grado, tuttavia, respingeva l’opposizione ritenendo che la cartella ipotecaria avesse valenza di denaro contante in quanto strumento incorporante un credito cedibile con la mera consegna al portatore e trasferibile ad un terzo.


Tizio impugnava la sentenza del primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Milano, la quale, tuttavia, respingeva l’appello proposto.


Tizio, dunque, propone ricorso in cassazione avverso la sentenza di primo grado, eccependo l’impossibilità di assoggettare la cartella ipotecaria alla sanzione ex dell’art. 3 del D.lgs. 195/2008.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso ed ha stabilito che la cartella ipotecaria al portatore regolata dal codice svizzero, ove non dichiarata alle autorità doganali, non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa oggetto di discussione.


Le ragioni addotte dalla Suprema Corte trovano fondamento in un orientamento di legittimità consolidato. Secondo la Corte di cassazione la cartella ipotecaria al portatore è un titolo la cui efficacia è necessariamente legata ad un rapporto sottostante e la cui circolazione non può avvenire per semplice traditio, essendo necessaria la relativa annotazione dell'immobile di riferimento.


Pertanto, la Corte di cassazione ha ritenuto che l’art. 3 del D.lgs. 195/2008 non potesse applicarsi al caso di specie in quanto, in primo luogo, la cartella ipotecaria al portatore non rientra nelle previsioni sanzionatorie espresse dalla predetta norma relative al denaro contante, o all’invio di denaro contante tramite uffici postali mediante vaglia cambiario o titolo equivalente, pari o superiore ad euro 10.000. In secondo luogo, la cartella ipotecaria non rientra neppure tra i titoli di credito equiparati al denaro contante ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 del d.lgs. n. 195 del 2008; difatti, la cartella ipotecaria difetta delle caratteristiche proprie del denaro contante, quali la libera trasferibilità a qualsiasi terzo non identificato mediante consegna e dell'immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, a scopo di pagamento, da parte dei terzi, che ne siano entrati in possesso, eventualmente anche dopo il passaggio della frontiera.


Così operando, la Suprema Corte ha chiarito che il possesso della cartella ipotecaria al portatore è attributivo di una mera legittimazione ad intraprendere un’azione esecutiva sul bene dato in garanzia e, di conseguenza, non integra i requisiti ex art. 3 del D.lgs. 195/2008.


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