Corte di Cassazione sentenza n. 25963 del 2 settembre 2022

la Corte di Cassazione ha stabilito che i dividendi corrisposti da società italiane ai fondi pensione istituiti negli Stati Uniti d’America debbano essere tassati in misura pari all’11 per cento...

Con la sentenza n. 25963 laCorte di Cassazione ha stabilito che idividendi corrisposti da società italiane ai fondi pensione istituiti negliStati Uniti d’America debbano essere tassati in misura pari all’11 per cento alpari di quanto previsto per i dividendi distribuiti ai fondi pensione istituitinegli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullospazio economico europeo, diversamente configurandosi una diversità ditrattamento in violazione del principio comunitario di libera circolazione dicapitali di cui all’art. 63 TFUE. 

Il caso di specie riguarda unfondo pensione residente negli USA che ha impugnato il silenzio rifiuto oppostodall’Amministrazione Finanziaria a fronte di un’istanza di rimborso dallostesso presentata. In particolare, il Fondo dopo aver percepito dividendi dasocietà italiane soggetti a ritenuta d’imposta nella misura del 27 per cento,così come stabilito dall’art. 27, terzo comma, del d.P.R. n. 600/73, hadomandato il rimborso all’Amministrazione Finanziaria lamentando che lo stessoart. 27 cit. prevede che per gli utili corrisposti ai fondi pensione istituitinegli Stati membri dell’UE e negli Stati aderenti all’accordo sullo spazioeconomico sia operata una riduzione dell’aliquota all’11 per cento.  

A parere del Fondo, talediversità di trattamento è illegittima, configurando un’indebita restrizionedella libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE. 

Con la sentenza in commento, laSuprema Corte di Cassazione, in riforma della sentenza dei giudici di appello,ha accolto il ricorso del contribuente esprimendo il principio secondo cui “laprevisione contenuta nell’art. 27, comma terzo, del d.P.R. n. 600/1973, a mentedel quale l’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utilicorrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri UE e negli Stati SEE… può configurare un’indebita restrizione della libera circolazione deicapitali in violazione dell’art. 63 TFUE, nella parte in cui non assoggettaallo stesso trattamento fiscale gli utili corrisposti ai fondi pensioneistituiti negli USA, laddove non si accerti che le due situazioni sonooggettivamente non comparabili”. 

Secondo la Suprema Corte,contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado,  ladisparità di trattamento non può essere giustificata dall’applicazione didifferenti regimi impositivi cui sono assoggettati i fondi pensione istituitiin Italia rispetto ai fondi istituiti negli USA.  

La circostanza che i fondipensione Usa siano regolati da un modello riconducibile al paradigma Eet(caratterizzato, cioè, dell’esenzione dei contributi e dei rendimenti nelperiodo di accumulazione, e dalla loro tassazione nel momento in cui vieneerogata la prestazione) e quelli italiani siano invero riconducibili ad unmodello Ett (con imposizione dei rendimenti anche nel momento della lororealizzazione) non è rilevante anche in considerazione del fatto che la maggiorparte degli Stati membri o aderenti all’Accordo See, soggetti all’aliquotadell’11 per cento, ha adottato il sistema Eet 

La statuizione dei giudici dilegittimità è senz’altro condivisibile avendo i Giudici correttamenteconsiderato che, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia, le misurevietate dall’art. 63, par. 1 TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali,comprendono altresì quelle idonee a dissuadere i soggetti non residenti dalcompiere investimenti in uno Stato Membro.  

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