Il giudizio concerne due avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011, riferiti a un’area di proprietà dei contribuenti che il Comune aveva ricondotto al comparto edificatorio in forza della pianificazione urbanistica generale. La delibera di approvazione, assunta dall’ente competente, costituiva il presupposto dell’intervento impositivo.
La questione principale sulla quale dibattono le parti, fino a giungere in Cassazione, concerne la doverosità o meno da parte dell’Amministrazione di adempiere alla comunicazione o notifica ai contribuenti dell’attribuzione della natura edificabile di un terreno sulla base della previsione dello strumento urbanistico generale; circostanza che di per sé fa sorgere l’obbligo di corrispondere l’Ici (e successivamente l’IMU e la TASI).
Ebbene, secondo i giudici di legittimità, la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e successivamente l'IMU e la TASI) sull'area edificabile, circostanza che non è subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica da parte dell'amministrazione. Non rileva, quindi, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l'amministrazione comunale, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata la sua inosservanza.
La Corte di cassazione chiarisce, infine, che la mancanza della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione, previsto per l’Ici dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 e, nell’IMU, ai sensi dell’articolo 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011), né la mancata comunicazione può riverberare effetti sull'applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente.
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