Con la pronuncia n. 32525 del 1 ottobre 2025, la Cassazione penale si è pronunciata sul tema della valutazione, ai fini dell’art. 131-bis c.p., della circostanza dell’avvenuto adempimento integrale del debito fiscale.
Con ricorso per Cassazione, il difensore degli imputati per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 chiedeva, in riforma della sentenza di secondo grado, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., come modificato dalla Riforma Cartabia, con il combinato disposto dell’art. 13 comma 3-ter del d.lgs. n. 74/2000, per come introdotto dal d.lgs. n. 87/2024.
Infatti, gli imputati avevano provveduto all’integrale pagamento del debito tributario mediante versamento dell’ultima rata, intervenuto nelle more del deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, per effetto dell’adesione mediante accesso alla c.d. “pace fiscale”.
La Cassazione, nel dichiarare fondato il motivo di ricorso, osserva che, sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado, sono intervenute prima della modifica dell’art. 13 comma 3-ter del d.lgs. n. 74/2000 ad opera del d.lgs. n. 87/2024, il quale, proprio nei reati tributari, ha introdotto rilevanti modifiche ai fini dell’applicazione del 131-bis c.p.
In particolare, la Corte ha già avuto modo di chiarire che le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia all’art. 131-bis c.p. operano retroattivamente, con la conseguenza che, in relazione ai procedimenti definiti con sentenza emessa anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche, la questione è rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p. anche in caso di ricorso inammissibile, in virtù della natura sostanziale dell’istituto.
Con specifico riferimento ai reati tributari, la Suprema Corte precisa che, tra le condotte susseguenti al reato, valutate nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata ai sensi dell’art. 133 c.p.p., vi rientra l’integrale o anche parziale adempimento del debito tributario attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a provvedimenti relativi alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Nella medesima direzione si pone la novella dell’art. 13 comma 3-ter del d.lgs. n. 74/2000 operata dal d.lgs. n. 87/2024. Infatti, il comma 3-ter, nell’attuale formulazione, prevede, tra gli indici che il giudice deve valutare in modo prevalente ai fini dell’art. 131-bis c.p., “l’avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria”.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, nel caso di specie, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, non avendo considerato il comportamento successivo al reato, il quale, invece, deve essere valutato dal giudice nell’ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
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