Con la pronuncia n. 33567 del 15 settembre 2026, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della configurazione del reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, è richiesto al giudice un rigoroso vaglio al fine di verificare la sussistenza del dolo specifico corrispondente al fine di evadere le imposte, evitando di identificarlo con la pura e semplice consapevolezza dell'obbligo dichiarativo violato e dell'entità dell'imposta non dichiarata che compongono il dolo generico.
La controversia trae origine dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2014 da parte del legale rappresentante di una società, poi colpita da dichiarazione di fallimento nel periodo d’imposta seguente. In particolare, la Corte di Appello, confermando la condanna pronunciata in primo grado, sanciva che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi consentiva di non versare e non fare emergere un’imposta di rilevante entità e che da ciò si sarebbe dovuto necessariamente inferire il fine di evasione. Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo l’insussistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione in capo all’amministratore per carenza di potere gestorio e l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, segnatamente l’assenza del dolo specifico di evasione.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha accolto le doglianze prospettate dal ricorrente limitatamente, però, al secondo motivo dedotto.
In prima battuta, infatti, i giudici di legittimità hanno ricordato la consolidata giurisprudenza secondo cui l’obbligo di attivarsi per la presentazione della dichiarazione dei redditi si incardina in capo al soggetto che gestisce l’impresa nel momento in cui spira il termine del periodo d’imposta (non rilevando il successivo periodo entro cui deve essere presentata la dichiarazione). Pertanto, compete all’imprenditore dichiarato fallito la presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta anteriori al fallimento, mentre al curatore per quelli successivi.
Chiarito ciò, la Corte analizza l’elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000.
Invero, la menzionata norma reca un reato a dolo specifico; pertanto, accanto al dolo generico che deve sorreggere la condotta omissiva, deve essere dimostrato che il fatto di reato sia stato compiuto "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto". Si tratta di un elemento ulteriore, arricchendo il contenuto dell’elemento soggettivo del reato, che non può essere desunto dalla mera omessa presentazione della dichiarazione fiscale.
È necessario, quindi, un rigoroso vaglio giuridico al fine di verificare l’esistenza dello specifico fine individuato dalla norma (indipendentemente dal raggiungimento dello stesso), il quale deve sussistere perlomeno nella forma del dolo eventuale.
Nel caso analizzato dalla Suprema corte, i giudici di merito hanno errato nel far discendere il dolo specifico automaticamente dal dolo generico, ritenendo che la consapevolezza dell’omissione sia di per sé dimostrativa del fine di evasione e, di fatto, elidendo la verifica su quest’ultimo elemento.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, annullato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello per un nuovo giudizio.
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